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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22343 del 05/08/2021 (Rv. 662209 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO | Decreto ex artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c. - Prescrizione del diritto di credito nei confronti del precedente aggiudicatario rimasto inadempiente - Decorrenza - Dalla nuova aggiudicazione - Fondamento. ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO - In genere. PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2021-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662209-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO

La prescrizione del diritto di credito nei confronti dell'aggiudicatario dell'incanto rimasto inadempiente, per il pagamento della differenza, quando la successiva vendita abbia fruttato un importo minore, decorre, secondo la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 587, comma 2, c.p.c. e 177 disp. att. c.p.c., solo dal momento in cui la nuova aggiudicazione diviene definitiva, essendo la disciplina legale finalizzata a presidiare la serietà delle offerte presentate in sede di incanto, facendo gravare sull'aggiudicatario inadempiente il rischio che il bene venga a subire deprezzamenti di valore a seguito del procedere del tempo, sin tanto che non si riesca ad addivenire ad una nuova e positiva aggiudicazione.

Cod. Proc. Civ. art. 587 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 171 com. 1, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)