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Sez. 2, Sentenza n. 11867 del 08/09/2000 (Rv. 540058 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Oneri e diritti dei terzi gravanti sulla cosa venduta - Conoscenza da parte dell'acquirente - Esclusione della garanzia da parte del venditore.
Stato
decisa il 2000-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540058-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE

Il venditore non è tenuto a prestare la garanzia per gli oneri e i diritti di godimento dei terzi che gravano la cosa venduta, quando detti oneri e diritti, siano stati menzionati nel contratto o comunque conosciuti dall'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)