Sez. 2, Sentenza n. 11867 del 08/09/2000 (Rv. 540058 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE | Oneri e diritti dei terzi gravanti sulla cosa venduta - Conoscenza da parte dell'acquirente - Esclusione della garanzia da parte del venditore.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE
Il venditore non è tenuto a prestare la garanzia per gli oneri e i diritti di godimento dei terzi che gravano la cosa venduta, quando detti oneri e diritti, siano stati menzionati nel contratto o comunque conosciuti dall'acquirente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1489
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)