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Sez. 3, Sentenza n. 8544 del 23/06/2000 (Rv. 537945 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE | Sentenze del giudice di pace - Cause di valore non eccedente le lire duemilioni - Decisione secondo equità - Vizi denunziabili - Violazione di norme relative al "quantum" delle spese - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537945-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - IN GENERE

Sono norme di carattere sostanziale alla cui osservanza il giudice di pace non è tenuto, allorché pronunzia in controversia di valore inferiore a lire due milioni, le disposizioni - contenute in leggi o in altre fonti del diritto (come, ad esempio, nelle deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali) - relative al quantum delle "spese" che devono essere liquidate in favore della parte vincitrice (ed a carico di quella soccombente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)