Sez. 4, Sentenza n. 2235 del 29/10/1965 Ud. (dep. 01/03/1966) Rv. 100690 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - TERMINE DI AMMISSIBILITA - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - CONTESTAZIONE ORIGINARIA DI CONTRAVVENZIONE NON CONCILIABILE - GIUDIZIO - MODIFICAZIONE DELLA IMPUTAZIONE IN CONTRAVVENZIONE CONCILIABILE - TERMINI - RESTITUZIONE IN TERMINI PER EFFETTUARE L'OBLAZIONE - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - TERMINE DI AMMISSIBILITA - CONTESTAZIONE DELL'ACCUSA - CONTESTAZIONE ORIGINARIA DI CONTRAVVENZIONE NON CONCILIABILE - GIUDIZIO - MODIFICAZIONE DELLA IMPUTAZIONE IN CONTRAVVENZIONE CONCILIABILE - TERMINI - RESTITUZIONE IN TERMINI PER EFFETTUARE L'OBLAZIONE - ESCLUSIONE.*
In tema di contravvenzioni non previste da leggi speciali, il termine per proporre oblazione coincide col momento di apertura del dibattimento. Ne consegue che, se si procede a seguito del dibattimento ad una diversa qualificazione giuridica (per la quale sia ammissibile l'oblazione) dei fatti originariamente contestati (per i quali, invece, non era ammessa l'oblazione), l'imputato non ha diritto ad una rimessione in termini per procedere all'oblazione stessa. Egli, invero, indipendentemente dal contenuto della contestazione, e tenuto ad un preventivo esame dei fatti ed alla qualificazione di essi onde valutare l'opportunita di effettuare l'oblazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 183 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)