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Sez. 3, Sentenza n. 10028 del 09/10/1998 (Rv. 519578 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Pignoramento presso terzi di credito alla restituzione di somme contenute su libretto bancario cointestato - Pignoramento dell'intero anziché della quota del debitore - Legittimazione dei cointestatari all'opposizione di terzo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519578-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

In tema di pignoramento di crediti presso terzi, quando il pignoramento cade sul credito alla restituzione di somma depositata su di un libretto bancario intestato a più persone e il creditore abbia assoggettato a pignoramento l'intero, anziché la quota di pertinenza del debitore, gli altri cointestatari del deposito sono legittimati a dedurre, sotto forma di opposizione di terzo, che il credito appartiene per una quota anche a loro. Peraltro, se l'opposizione di terzo non è stata proposta, l'intestatario non avvisato a norma dell'art. 180 disp. att. cod. proc. civ. può ancora agire contro il creditore procedente e assegnatario del credito per ottenere la restituzione di quanto abbia incassato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1836, Cod. Civ. art. 1837, Cod. Civ. art. 1854, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 180, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 180, Regio Decr. 25/04/1929 num. 967 art. 22, Legge 30/07/1951 num. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)