Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30748 del 21/12/2017 (Rv. 647331 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | COMPETENZA CIVILE -REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - Ricorso per la dichiarazione di fallimento-Dichiarazione di incompetenza per territorio del primo giudice - art. 9-bis l.fall. – Trasmissione atti giudice competente- Regolamento d’ufficio- Regolamento ad istanza di parte- Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
L'art. 9-bis l.fall., nel regolare sia il caso di incompetenza affermata in seguito a statuizione di altro giudice che ciò dichiari, sia l'ipotesi di incompetenza dichiarata in fase di istruttoria prefallimentare, prevede la trasmissione con decreto del fascicolo del tribunale ritenutosi incompetente a quello reputato dal medesimo competente, con possibilità per quest'ultimo di sollevare il regolamento di competenza d'ufficio entro il termine di venti giorni, ma non consente alle parti di impugnare il provvedimento dismissivo con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9 bis, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)