DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato (3),
considerando che è necessario armonizzare le diverse disposizioni e misure nazionali concernenti la gestione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di protezione dello stesso, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità;
considerando che il modo migliore per prevenire la creazione dei rifiuti di imballaggio è quello di ridurre la quantità globale di imballaggi;
considerando che è importante, in relazione agli obiettivi della presente direttiva, assicurarsi, come regola generale, che le misure adottate in uno Stato membro ai fini di tutela dell'ambiente non abbiano ripercussioni sfavorevoli sulla possibilità per altri Stati membri di realizzare gli obiettivi della direttiva;
considerando che la riduzione del volume dei rifiuti è condizione necessaria per la crescita sostenibile espressamente indicata nel trattato sull'Unione europea;
considerando che la presente direttiva deve concernere tutti i tipi di imballaggio immessi sul mercato e tutti i rifiuti di imballaggio; che pertanto la direttiva 85/339/ CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente gli imballaggi per liquidi alimentari4, deve essere abrogata;
considerando tuttavia che gli imballaggi svolgono una funzione sociale ed economica fondamentale e che le misure previste nella presente direttiva si applicano lasciando impregiudicate le altre prescrizioni normative pertinenti in materia di qualità e di trasporto di imballaggi o di prodotti imballati;
considerando che, coerentemente con la strategia comunitaria della gestione dei rifiuti di cui alla risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica in materia di rifiuti (5), e alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti6, la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio dovrebbe prevedere in via prioritaria, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio e avere, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti;
considerando che, in attesa di risultati scientifici e tecnologici in materia di processi di recupero, la riutilizzazione e il riciclaggio vanno considerati come processi preferibili in relazione al loro impatto sull'ambiente; che ciò presuppone pertanto l'istituzione negli Stati membri di sistemi che garantiscano la restituzione degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio; che valutazioni del ciclo di vita devono essere portate a termine il più presto possibile per giustificare una precisa gerarchia tra gli imballaggi riutilizzabili, riciclabili e recuperabili;
considerando che la prevenzione dei rifiuti di imballaggio deve essere attuata mediante adeguate misure, comprese le iniziative adottate nell'ambito degli Stati membri conformemente agli obiettivi della presente direttiva;
considerando che gli Stati membri possono favorire, in conformità con il trattato, sistemi di reimpiego di imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, al fine di avvalersi del contributo di tali sistemi alla tutela dell'ambiente;
Considerando che sotto il profilo ambientale il riciclaggio deve rappresentare un'importante percentuale del recupero, soprattutto al fine di ridurre il consumo di energia e di materie prime nonché lo smaltimento finale dei rifiuti;
considerando che il recupero di energia è un mezzo efficace per il recupero dei rifiuti di imballaggio;
considerando che gli obiettivi fissati dagli Stati membri per quanto riguarda il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio non dovrebbero estendersi oltre determinati limiti per tenere conto delle diverse situazioni esistenti negli Stati membri e per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;
considerando che, al fine di conseguire risultati a medio termine e offrire agli operatori economici, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva a lungo termine, è opportuno stabilire una data di scadenza a medio termine per il raggiungimento degli obiettivi suddetti e una data di scadenza a lungo termine per gli obiettivi che dovrebbero essere determinati in una fase successiva in vista di ampliare in maniera sostanziale tali obiettivi;
considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero esaminare, sulla base di relazioni della Commissione, l'esperienza pratica compiuta negli Stati membri per il perseguimento dei predetti obiettivi e i risultati della ricerca scientifica e le tecniche di valutazione quali gli ecobilanci;
considerando che, al fine di assicurare un alto livello di tutela ambientale, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri i quali hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano tali limiti a perseguire la realizzazione degli obiettivi stessi, purché tali misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che altri Stati membri si conformino alla presente direttiva; che la Commissione dovrebbe confermare tali misure dopo un'opportuna verifica;
considerando peraltro che taluni Stati membri, per la loro specifica situazione, possono adottare obiettivi inferiori purché raggiungano un obiettivo minimo in materia di recupero entro il termine richiesto e gli obiettivi fissati entro un termine ulteriore;
considerando che la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio impone di isituire negli Stati membri sistemi di restituzione, raccolta e recupero; che tali sistemi devono essere aperti alla partecipazione di tutte le parti interessate e concepiti in modo da evitare discriminazioni tra i prodotti importati nonché ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza e in modo da garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità con il trattato;
considerando che la questione della marcatura degli imballaggi sul piano comunitario richiede ulteriori approfondimenti, ma dovrebbe essere oggetto di una decisione della Comunità in un prossimo futuro;
considerando che al fine di ridure l'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza è altresì necessario definire i requisti essenziali attinenti alla composizione e alla natura riutilizzabile, recuperabile e riciclabile degli imballaggi;
considerando che è necessario limitare negli imballaggi la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze in relazione al loro impatto sull'ambiente (in particolare in relazione alla loro probabile presenza nelle emissioni o nelle ceneri quando gli imballaggi sono inceneriti o nei residui di lisciviazione al momento dell'interramento); che è necessario, come primo passo per ridurre la tossicità dei rifiuti di imballaggio, impedire l'aggiunta di questi metalli pesanti nocivi negli imballaggi o controllare che non vi sia migrazione di tali elementi nell'ambiente, con le opportune eccezioni in casi particolari che devono essere stabiliti dalla Commissione conformemente alla procedura di comitato;
considerando che per raggiungere un alto grado di riciclaggio e per evitare al personale addetto alla raccolta e alla manipolazione dei rifiuti di imballaggio problemi di ordine sanitario e di sicurezza è fondamentale che tali rifiuti siano smistati all'origine;
considerando che i requisiti stabiliti per la fabbricazione degli imballaggi non dovrebbero applicarsi agli imballaggi usati per un determinato prodotto, prima della data di adozione della presente direttiva; che è necessario altresì un periodo di transizione per consentire l'immissione in commercio degli imballaggi;
considerando che la data di applicazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato di imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali dovrebbe tener conto del fatto che gli organismi di normalizzazione competenti stanno attualmente elaborando norme comunitarie; che si devono applicare tuttavia senza indugio le disposizioni relative ai mezzi di prova di conformità delle norme nazionali;
considerando che dovrebbe essere promossa l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali ed altri aspetti ad essi connessi;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva presuppongono lo sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali ottenuti da imballaggi riciclati;
considerando che l'inclusione di materiale riciclato negli imballaggi non dovrebbe essere in contrasto con le disposizioni pertinenti in materia di igiene, sanità e sicurezza dei consumatori;
considerando che è necessario disporre, su scala comunitaria, di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio onde poter verificare l'attuazione degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva;
considerando che è essenziale che tutte le parti coinvolte nella produzione, nell'uso, nell'importazione e nella distribuzione di imballaggi e di prodotti imballati diventino più consapevoli dell'incidenza degli imballaggi nella produzione di rifiuti; che conformemente al principio «chi inquina paga» accettino di assumersene la responsabilità; che l'elaborazione e l'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva dovrebbero implicare e richiedere, ove necessario, la stretta cooperazione di tutte le parti in uno spirito di responsabilità solidale;
considerando che il consumatore ha un ruolo determinante nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che deve quindi essere opportunamente informato per adeguare i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti;
considerando che l'inclusione nei piani di gestione dei rifiuti, previsti dalla direttiva 75/442/CEE, di un capitolo specifico per la gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio contribuirà all'applicazione effettiva della presente direttiva;
considerando che per agevolare la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva potrebbe essere necessario per la Comunità e per gli Stati membri ricorrere a strumenti economici conformemente alle disposizioni del trattato, in modo da evitare nuove forme di protezionismo;
considerando che, salvo quanto prescrive la direttiva 83/189/CEE Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche1, gli Stati membri debbono preventivamente notificare alla Commissione i progetti delle misure che essi intendono adottare affinché essa possa verificare la loro conformità alla presente direttiva;
considerando che la Commssione dovrebbe garantire, conformemente ad una procedura di comitato, l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del sistema di identificazione degli imballaggi e della struttura delle basi di dati;
considerando che è necessario prevedere la possibilità di adottare misure specifiche qualora particolari tipi di imballaggio provochino difficoltà nell'applicazione della presente direttiva, avvalendosi se necessario della stessa procedura di comitato,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Fine 1. Fine della presente direttiva è armonizzare le misure nazionali in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente degli Stati membri e dei paesi terzi ed assicurare così un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nella Comunità.
2. A tal fine, la presente direttiva prevede misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio a cui si affiancano, come ulteriori principi fondamentali, il reimpiego degli imballaggi, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.
Art. 2
Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nella Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
2. Essa si applica lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché lasciando impregiudicati i vigenti requisiti in materia di trasporto e le disposizioni della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi2.
Art. 3
Definizioni Ai sensi della presente direttiva s'intende per:
1. «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi. L'imballaggio consiste soltanto di:
a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei;
2. «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti della direttiva 75/442/CEE, esclusi i residui della produzione;
3. «gestione dei rifiuti di imballaggio»: la gestione dei rifiuti secondo la definizione della direttiva 75/442/CEE;
4.
«prevenzione»: la riduzione della quantità e della nocività per l'ambiente:- delle materie e sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio,
— degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione nonché in quelle della commercializzazione della distribuzione, dell'utilizzazione e dello smaltimento,
in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti;
5. «riutilizzo»: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per potere compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni, è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
6. «recupero»: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato II B della direttiva 75/442/CEE;
7. «riciclaggio»: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuti per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico ma escluso il recupero di energia;
8. «recupero di energia»: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero del calore;
9. «riciclaggio organico»: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), via microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati o di metano. L'interramento in discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;
10. «smaltimento»: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato II A della direttiva 75/442/CEE;
11. «operatori economici»: con riferimento all'imballaggio, i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti e trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti e i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
12. «accordo volontario»: è un accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti dello Stato membro e i settori economici interessati, che deve essere aperto a tutti gli interlocutori che desiderino attenersi alle condizioni previste dall'accordo al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva.
Art. 4
Prevenzione 1. Gli Stati membri provvedono a che, oltre alle misure di prevenzione della formazione dei rifiuti d'imballaggio adottate conformemente all'articolo 9, siano applicate altre misure di prevenzione. Esse possono consistere in programmi nazionali o in azioni analoghe adottati, se necessario, previa consultazione di tutti gli operatori economici e volti a riunire e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della direttiva quale definito nell'articolo 1, paragrafo 1.
2. La Commissione contribuisce alla promozione della prevenzione incoraggiando l'elaborazione di norme europee adeguate, conformemente all'articolo 10.
Art. 5
Riutilizzo Gli Stati membri possono favorire sistemi di riutilizzo degli imballaggi che possono essere reimpiegati in modo ecologicamente sano, in conformità con il trattato.
Art. 6
Recupero e riciclaggio 1. Per conformarsi al fine della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie per realizzare i seguenti obiettivi su tutto il loro territorio:
a) entro cinque anni dal recepimento nel diritto interno della presente direttiva sarà recuperato almeno il 50 % e fino al 65 % in peso dei rifiuti di imballaggio;
b) nell'ambito di questo obiettivo globale e sulla base della stessa scadenza sarà riciclato almeno il 25 % e fino al 45 % in peso di tutti i materiali di imballaggio che rientrano nei rifiuti di imballaggio, con un minimo del 15 % in peso per ciascun materiale di imballaggio;
c) entro dieci anni dal termine ultimo di recepimento nel diritto interno della presente direttiva, sarà recuperata e riciclata una percentuale di rifiuti di imballaggio che il Consiglio stabilirà, conformemente al paragrafo 3, lettera b), al fine di aumentare in modo sostanziale le cifre obiettivo di cui alle lettere a) e b).
2. Per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti gli Stati membri incoraggiano, ove opportuno, l'utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati.
3.
a) Sulla base di una relazione provvisoria della Commissione e, quattro anni dopo la data di cui al paragrafo 1, lettera a), sulla base di una relazione finale il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano le esperienze compiute negli Stati membri per il proseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) al paragrafo 2, nonché i risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, come gli ecobilanci.
b) Entro sei mesi dalla scadenza della prima fase di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera a), il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa gli obiettivi per la seconda fase di cinque anni di cui al paragrafo 1, lettera c). Tale procedura è reiterata successivamente ogni cinque anni.
4. Gli Stati membri pubblicano le misure e gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), che saranno oggetto di una campagna d'informazione destinata al pubblico in generale e agli operatori economici.
5. La Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, a causa della loro peculiare situazione, vale a dire, rispettivamente, il gran numero di piccole isole, la presenza di aree rurali e montuose e il basso livello di consumo di imballaggi, possono decidere:
a) di realizzare, entro cinque anni dalla data di applicazione della presente direttiva, obiettivi inferiori a quelli fissati nel paragrafo 1, lettere a) e b) con l'obbligo tuttavia di raggiungere per lo meno il 25 % di recupero;
b) di rinviare nel contempo la realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ad un termine ulteriore, comunque non oltre il 31 dicembre 2005.
6. Gli Stati membri che hanno varato o vareranno programmi che oltrepassano gli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e che a tal fine dispongono di adeguate capacità di reciclaggio e recupero, possono perseguire tali obiettivi nell'interesse di un alto livello di tutela ambientale, purché queste misure non provochino distorsioni sul mercato interno e non ostino a che gli altri Stati membri si conformino alla direttiva. Gli Stati membri ne informano la Commissione. La Commissione conferma tali misure, dopo aver verificato, in cooperazione con gli Stati membri, che esse sono coerenti con le considerazioni che precedono e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitrario o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
Art. 7
Sistemi di restituzione, raccolta e recupero 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano introdotti sistemi di:
a) restituzione e/o raccolta degli imballaggi usati e/o dei rifiuti di imballaggio generati dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
b) reimpiego o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e/o dei rifiuti di imballaggio raccolti,
al fine di conformarsi agli obiettivi definiti nella presente direttiva.
Questi sistemi sono aperti alla partecipazione degli operatori economici dei settori interessati e alla partecipazione delle competenti autorità pubbliche. Essi si applicano anche ai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, incluso quanto attiene alle modalità previste e alle eventuali tariffe imposte per accedere a detti sistemi, e devono essere concepiti in modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza in conformità con il trattato.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 costituiscono parte di una politica globale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e prendono in considerazione, segnatamente, i requisiti in materia di tutela ambientale, di salute dei consumatori, di sicurezza e di igiene; quelli in materia di tutela della qualità, dell'autenticità e delle caratteristiche tecniche delle merci imballate e dei materiali utilizzati, nonché in materia di protezione di diritti di proprietà industriali e commerciali.
Art. 8
Marcatura e sistema di identificazione 1. Il Consiglio, conformemente alle condizioni previste dal trattato, decide non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva in merito alla marcatura degli imballaggi.
2.
Per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i.
A tal fine la Commissione, non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, sulla base dell'allegato I, e in conformità con la procedura di cui all'articolo 21, determina la numerazione e le abbreviazioni su cui si fonda il sistema di identificazione e specifica quali materiali sono soggetti al sistema di identificazione ai sensi della medesima procedura.
3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.
Art. 9
Requisiti essenziali 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri provvedono a che siano immessi sul mercato soltanto gli imballaggi conformi a tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II.
2. Dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1 gli Stati membri presumono che siano soddisfatti tutti i requisiti essenziali definiti dalla presente direttiva, compreso l'allegato II, quando gli imballaggi sono conformi:
a) alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate;
b) alle pertinenti norme nazionali di cui al paragrafo 3, se per i settori cui si riferiscono tali norme non esistono norme armonizzate.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i testi delle norme nazionali di cui al paragrafo 2, lettera b), che considerano conformi ai requisiti di cui al presente articolo. La Commissione comunica immediatamente tali testi agli altri Stati membri.
Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di queste norme. La Commissione ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
4.
Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme di cui al paragrafo 2 non soddisfano completamente i requisiti essenziali definiti al paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro interessato solleva la questione dinanzi al comitato isituito dalla direttiva 83/189/CEE, indicandone le ragioni. Il comitato formula senza indugio il suo parere.
Sulla base del parere del comitato, la Commissione informa gli Stati membri sull'eventuale necessità di ritirare tali norme dalle pubblicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 10
Normalizzazione La Commissione promuove, ove opportuno, l'elaborazione di norme europee concernenti i requisiti essenziali di cui all'allegato II. La Commissione promuove, in particolare, l'elaborazione di norme europee concernenti:
— i criteri ed i metodi da adottare per l'analisi del ciclo di vita degli imballaggi,
— i metodi per misurare e verificare la presenza di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose negli imballaggi e la loro emissione nell'ambiente provocata da imballaggi e da rifiuti di imballaggio,
— i criteri per la determinazione di un contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi, per specifici tipi di imballaggi,
— i criteri da adottare per i metodi di riciclaggio,
— i criteri da adottare per i metodi di compostaggio e per il compost prodotto,
— i criteri da adottare per la marcatura degli imballaggi.
Art. 11
Livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti negli imballaggi 1. Gli Stati membri si assicurano che i livelli totali di concentrazione di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi o nei componenti di imballaggio non superino i valori seguenti:
— 600 ppm in peso dopo due anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1;
— 250 ppm in peso dopo tre anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1;
— 100 ppm in peso dopo cinque anni dalla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1.
2. I livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano agli imballaggi interamente costituiti di cristallo, secondo la definizione della direttiva 64/493/CEE1.
3. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 21, determina:
— le condizioni alle quali i suddetti livelli di concentrazione non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
— i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.