Sez. 3, Sentenza n. 19 del 04/01/2000 (Rv. 532674 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Recapito - Liceità - Caratteri - Condizioni - Realizzazione di un secondo ufficio - studio - Violazione artt. 26 e 137 legge not. - Realizzazione attraverso il recapito di concorrenza illecita - Violazione art. 147 legge not. - Fattispecie.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
Il notaio può aprire, in una sede diversa da quella assegnatagli, un recapito, che presenti i caratteri - individuati anche in base ai principi di deontologia professionale approvati, a norma della legge n. 220 del 1991, dal Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994 - dell'accessorietà funzionale e della secondarietà economica rispetto all'ufficio - studio; qualora il recapito presenti caratteristiche eccedenti e integri pertanto un secondo ufficio - studio, il notaio viola il precetto dell'art. 26 della legge n. 89 del 1913, sanzionato dall'art. 137, secondo comma legge not.; allorquando all'apertura del recapito si accompagni qualcuno dei comportamenti tipici o atipici (alla cui individuazione concorrono i principi di deontologia professionale enunciati dal Consiglio notarile) di cui all'art. 147 legge not.E 14 del R.D. n. 1666 del 1937, il notaio compie atti di illecita concorrenza (nella specie, in applicazione di tali principi la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto costituisca un'ipotesi di concorrenza illecita atipica del notaio l'aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa sede di titolarità precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è considerata dal part. B - 1 del codice di deontologia emanato dal Consiglio notarile).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Legge 27/06/1991 num. 220, Regio Decr. 14/07/1937 num. 1666 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)