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Sez. 3, Sentenza n. 1516 del 17/09/1970 (Rv. 347366 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE- COSA GIUDICATA SULLA SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - NEGAZIONE DELLA RICORRENZA DEL DANNO - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347366-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE- COSA GIUDICATA SULLA SENTENZA DI CONDANNA GENERICA - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - NEGAZIONE DELLA RICORRENZA DEL DANNO - COMPATIBILITA.*

La condanna generica al risarcimento del danno ha il contenuto di una mera declaratoria iuris, dalla quale e escluso ogni accertamento riguardante sia la misura, sia la stessa sussistenza in concreto di un danno risarcibile. Pertanto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica al risarcimento del danno non esclude che, nel successivo giudizio di liquidazione, venga effettuata la concreta verifica del danno, eventualmente negando la ricorrenza di esso, e che quindi sia rigettata la domanda di risarcimento. (Conf 578-68, mass n 331699).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)