Sez. 5 - , Ordinanza n. 7960 del 21/03/2019 (Rv. 653080 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Valutazioni giuridiche - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di controllo cd. cartolare della dichiarazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, la procedura automatizzata non consente verifiche e valutazioni giuridiche, trattandosi di modalità che muove dai dati forniti dallo stesso contribuente, sui quali l'Amministrazione finanziaria può solo procedere a correzione di errori materiali o di calcolo, ovvero a riduzione, entro i limiti di legge, di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il recupero del credito d'imposta per agevolazioni, portato in compensazione dalla società contribuente, non potesse essere effettuato mediante l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma richiedesse un previo avviso di recupero del detto credito, in difetto del quale sarebbe stato necessario l'avviso bonario).
Riferimenti normativi: DPR 26/09/1973 num. 600 art. 36 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)