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Sez. L, Sentenza n. 8296 del 19/06/2001 (Rv. 547559 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE | Contratti collettivi di diverso livello - Deroga "in peius" da parte di contratto aziendale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547559-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE

I contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, sicché, non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, la nuova disciplina contenuta in un contratto collettivo aziendale può modificare in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che, in riforma della sentenza pretorile, aveva rigettato la domanda dei ricorrenti, dipendenti della Azienda municipale igiene ambientale torinese - A.M.I.A.T. - in qualità di autisti di mezzi speciali, diretta ad ottenere un trattamento economico differenziato migliorativo rispetto agli autisti "normali", trattamento differenziato già goduto ai sensi del CCNL, poi modificato sul punto da accordi aziendali che avevano innalzato l'inquadramento degli altri autisti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)