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Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La presente direttiva tiene conto del programma per legiferare meglio della Commissione e, in particolare, della comunicazione della Commissione intitolata “Legiferare con intelligenza nell'Unione europea”, che mira a elaborare e applicare normative di elevata qualità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, assicurando al tempo stesso che gli oneri amministrativi siano commisurati ai benefici arrecati. La comunicazione della Commissione intitolata “Pensare anzitutto in piccolo - Un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno “Small Business Act” per l'Europa)”, adottata a giugno 2008 e rivista a febbraio 2011, riconosce il ruolo centrale svolto dalle piccole e medie imprese (PMI) nell'economia dell'Unione e mira a migliorare l'approccio globale allo spirito imprenditoriale e ad ancorare il principio “pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali, dalla formulazione delle norme al pubblico servizio. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare l'atto per il mercato unico mettendo in rilievo le misure che creano crescita e occupazione e apportano risultati concreti ai cittadini e alle imprese. La comunicazione della Commissione intitolata "L'atto per il mercato unico", adottata ad aprile 2011, propone di semplificare la Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società3 e la Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa ai conti consolidati4, (“direttive contabili”) per quanto concerne gli obblighi in materia di informativa di bilancio e di ridurre gli oneri amministrativi, segnatamente per le PMI. Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, mira a ridurre gli oneri amministrativi e a migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e promuoverne l'internazionalizzazione. Il Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011 ha altresì esortato a ridurre l'onere normativo nel suo complesso, in particolare per le PMI, a livello sia dell'Unione sia nazionale, e proposto misure intese a incrementare la produttività, ad esempio l'eliminazione degli oneri amministrativi e il miglioramento del quadro normativo per le PMI.

Il 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui requisiti contabili per quanto riguarda le piccole e medie imprese, segnatamente alle microentità5, la quale afferma che le direttive le direttive contabili sono spesso molto gravose per le piccole e medie imprese, in particolare per le microentità, e chiede alla Commissione di perseverare negli sforzi per una revisione di dette direttive.

Il coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti la struttura ed il contenuto dei bilanci d’esercizio e delle relazioni sulla gestione, i criteri di valutazione, nonché la pubblicità di questi documenti, per quanto attiene in particolare ad alcune tipologie di società di capitali, riveste importanza particolare per proteggere gli interessi degli azionisti, dei soci e dei terzi. Per tali tipologie di imprese si impone in questi campi un coordinamento simultaneo, dato che, da un lato, alcune di esse operano in più di uno Stato membro e, dall'altro, tali imprese offrono come tutela dei terzi soltanto il patrimonio sociale netto.

I bilanci d’esercizio perseguono vari obiettivi e non forniscono esclusivamente informazioni agli investitori nei mercati di capitali, ma rendono anche conto delle operazioni passate e favoriscono il governo societario. È necessario che la legislazione contabile dell'Unione trovi un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia di informativa.

Nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero rientrare alcune società di capitali, quali le società per azioni o le società a responsabilità limitata. Inoltre esiste un numero considerevole di società in nome collettivo e di società in accomandita semplice di cui tutti i soci illimitatamente responsabili sono organizzati in società per azioni o in società a responsabilità limitata e tali società di persone dovrebbero essere dunque assoggettate alle misure di coordinamento previste dalla presente direttiva. La presente direttiva dovrebbe inoltre assicurare che le società di persone rientrino nel suo ambito di applicazione qualora i soci che non sono organizzati in società a responsabilità limitata o in società per azioni abbiano di fatto una responsabilità limitata relativamente ai loro obblighi in quanto tale responsabilità è limitata da altre imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'esclusione delle imprese senza fini di lucro dall'ambito di applicazione della presente direttiva è coerente con i fini da essa perseguiti, in linea con l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe fondarsi su principi ed assicurare che un'impresa non possa autoescludersi da tale ambito creando una struttura di gruppo contenente più strati di imprese stabilite all'interno o al di fuori dell'Unione.

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi solo nella misura in cui non siano incongruenti con o non siano contraddette da disposizioni sull'informativa di bilancio di alcune tipologie di imprese o disposizioni concernenti la distribuzione del capitale di un'impresa contenute in altri atti legislativi in vigore adottati da una o più istituzioni dell'Unione.

È inoltre necessario che si stabiliscano condizioni giuridiche equivalenti minime nell'Unione quanto all'ampiezza delle informazioni finanziarie che dovrebbero essere fornite al pubblico da parte di imprese concorrenti.

I bilanci d’esercizio dovrebbero essere preparati in maniera prudente e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa nonché del risultato economico dell’esercizio. È possibile che, in casi eccezionali, i bilanci non forniscano tale rappresentazione veritiera e corretta quando siano applicate le disposizioni della presente direttiva. In tali casi l'impresa dovrebbe discostarsi da tali disposizioni al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Gli Stati membri dovrebbero poter definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi. Per casi eccezionali si dovrebbero intendere solo operazioni particolarmente insolite e situazioni insolite ed essi non dovrebbero ad esempio riguardare interi settori specifici.

La presente direttiva dovrebbe assicurare che i requisiti relativi alle piccole imprese siano in larga misura armonizzati in tutta l'Unione. La presente direttiva si basa sul principio "pensare anzitutto in piccolo". Per evitare che su queste imprese gravino oneri amministrativi sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere solo un numero limitato di informazioni mediante note supplementari rispetto a quelle obbligatorie. Nel caso in cui esista un sistema di deposito unico, tuttavia, gli Stati membri possono in alcuni casi prescrivere un numero limitato di informazioni supplementari ove esse siano esplicitamente richieste dalla loro normativa fiscale e siano strettamente necessarie ai fini dell'esazione fiscale. Per le imprese medie e grandi gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere requisiti che vanno al di là dei requisiti minimi prescritti dalla presente direttiva.

Laddove la presente direttiva consente agli Stati membri di imporre requisiti aggiuntivi per, ad esempio, le piccole imprese, ciò significa che essi possono avvalersi interamente o parzialmente di tale facoltà prescrivendo meno di quanto essa consente. Parimenti, laddove la presente direttiva permette agli Stati membri di applicare un'esenzione, ad esempio, alle piccole imprese, ciò significa che essi possono accordare a tali imprese un'esenzione totale o parziale.

Le imprese piccole, medie e grandi dovrebbero essere definite e distinte a seconda del totale dello stato patrimoniale, del ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e del numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio, dato che di regola tali criteri costituiscono una prova oggettiva delle dimensioni di un'impresa. Tuttavia, qualora l'impresa madre non rediga un bilancio consolidato per il gruppo, gli Stati membri dovrebbero poter prendere le misure che ritengono necessarie per prescrivere che tale impresa sia classificata come impresa più grande, determinandone le dimensioni e la conseguente categoria su base consolidata o aggregata. Se uno Stato membro applica una o più esenzioni facoltative a favore delle microimprese, anche tali imprese dovrebbero essere definite facendo riferimento al totale dello stato patrimoniale, al ricavo netto delle vendite e delle prestazioni e al numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a definire nella loro legislazione nazionale categorie separate per le medie e grandi imprese qualora le medie imprese siano soggette agli stessi obblighi delle grandi imprese.

Le microimprese dispongono di risorse limitate per rispettare obblighi di legge impegnativi. Quando non sono in vigore norme specifiche per le microimprese, a queste ultime si applicano le norme previste per le piccole imprese. Tali norme creano a loro carico oneri amministrativi che sono sproporzionati rispetto alle loro dimensioni e sono pertanto relativamente più onerosi per le microimprese rispetto alle altre piccole imprese. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le microimprese da taluni obblighi previsti per le piccole imprese che imporrebbero loro oneri amministrativi eccessivi. Tuttavia, le microimprese dovrebbero continuare ad essere soggette ad eventuali obblighi nazionali in merito alla conservazione di registri da cui risultino le loro operazioni commerciali e la loro situazione finanziaria. Inoltre, gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero essere esclusi dai vantaggi delle semplificazioni applicabili alle microimprese.

Gli Stati membri dovrebbero tener conto delle condizioni e delle esigenze specifiche dei propri mercati interni nel decidere se e come attuare un regime distinto destinato alle microimprese nell'ambito della presente direttiva.

La pubblicità dei bilanci può essere onerosa per le microimprese. Al contempo, gli Stati membri devono assicurare il rispetto della presente direttiva. Di conseguenza è opportuno consentire agli Stati membri che applicano le esenzioni previste dalla presente direttiva per le microimprese di esentare queste ultime dall'obbligo generale di pubblicazione, a condizione che le informazioni sullo stato patrimoniale siano debitamente depositate, conformemente alla legislazione nazionale, presso almeno un'autorità competente designata e che le informazioni siano trasmesse al registro delle imprese, in modo che sia possibile ottenerne una copia su richiesta. In tali casi non si dovrebbe applicare l'obbligo, previsto dalla presente direttiva, di pubblicare qualsiasi documento contabile a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi6.

Per garantire che le informazioni indicate siano comparabili ed equivalenti, i criteri di rilevazione e valutazione dovrebbero includere la presunzione di continuità aziendale, la prudenza e il criterio della competenza. Non dovrebbe essere permessa la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, e le componenti attive e passive dovrebbero essere valutate separatamente. In casi specifici, tuttavia, si dovrebbero autorizzare gli Stati membri a consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi. La presentazione delle voci di bilancio dovrebbe essere fatta tenendo conto della realtà economica o della sostanza commerciale dell'operazione o dell'accordo sottostanti. Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio.

Il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l’informativa e il consolidamento nei bilanci. In base al principio di rilevanza, informazioni considerate irrilevanti possono ad esempio essere aggregate nei bilanci. Tuttavia, mentre un singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare l'applicazione obbligatoria del principio di rilevanza alla presentazione e all’informativa. Il principio di rilevanza non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria.

Gli elementi rilevati nei bilanci d’esercizio dovrebbero essere valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, al fine di garantire l'affidabilità delle informazioni contenute nei bilanci. Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di permettere o prescrivere alle imprese di rivalutare le immobilizzazioni, al fine di consentire l’indicazione di informazioni più rilevanti agli utilizzatori dei bilanci.

Ai fini della comparabilità dell'informativa di bilancio nell'Unione, è necessario prescrivere agli Stati membri di consentire l'applicazione di un criterio di valutazione al valore netto per certi strumenti finanziari. La valutazione al valore netto, inoltre, fornisce informazioni che per gli utilizzatori dei bilanci possono essere più rilevanti delle informazioni basate sul prezzo d'acquisto o sul costo di produzione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero consentire a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, diverse dalle microimprese che si avvalgono delle esenzioni previste dalla presente direttiva, di applicare un criterio di valutazione al valore netto tanto ai bilanci d’esercizio quanto ai bilanci consolidati oppure, ove così decida uno Stato membro, ai soli bilanci consolidati. Inoltre si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare o imporre la contabilizzazione al valore netto per le attività diverse dagli strumenti finanziari.

È necessario applicare un numero limitato di schemi per lo stato patrimoniale onde consentire agli utilizzatori dei bilanci di confrontare meglio le situazioni finanziarie delle imprese nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero imporre l'applicazione di uno schema per lo stato patrimoniale e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. Tuttavia gli Stati membri dovrebbero poter consentire o prescrivere alle imprese di modificare lo schema e presentare uno stato patrimoniale che distingua tra voci correnti o non correnti. Si dovrebbe permettere di applicare uno schema del conto economico che mostri la natura delle spese e un altro schema del medesimo conto che mostri la funzione delle spese. Gli Stati membri dovrebbero imporre l'applicazione di uno schema per il conto economico e dovrebbero essere autorizzati a consentire la scelta tra gli schemi ammessi. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter consentire alle imprese di presentare un prospetto dell'andamento economico, invece di un conto economico, redatto conformemente a uno degli schemi consentiti. Si possono rendere disponibili per le piccole e le medie imprese versioni semplificate degli schemi prescritti. Tuttavia si dovrebbe consentire agli Stati membri di limitare gli schemi per lo stato patrimoniale ed il conto economico ove ciò sia necessario per il deposito elettronico dei bilanci.

Per motivi di comparabilità, si dovrebbe prevedere l'applicazione di un quadro sistematico per la rilevazione, la valutazione e la presentazione di vari elementi, fra cui rettifiche di valore, avviamento, fondi, rimanenze di beni e attività fungibili e i proventi e gli oneri di dimensioni o incidenza eccezionali.

La rilevazione e la valutazione di alcune voci di bilancio si basano su stime, giudizi e modelli più che su raffigurazioni esatte. A causa delle incertezze connesse alla gestione aziendale, alcuni elementi del bilancio non possono essere valutati con precisione ma possono solo essere stimati. Tali stime comportano giudizi basati sulle informazioni disponibili e affidabili più recenti. L'uso di stime è una parte essenziale della redazione del bilancio. Ciò è particolarmente vero nel caso dei fondi, che, per loro natura, sono più incerti di gran parte delle altre voci di bilancio. Le stime dovrebbero basarsi su un giudizio prudente degli amministratori dell'impresa, essere calcolate in maniera oggettiva ed essere integrate da esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, anche da relazioni di periti indipendenti. Le evidenze considerate dovrebbero includere ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la chiusura del bilancio.

Le informazioni presentate nello stato patrimoniale e nel conto economico dovrebbero essere integrate da informazioni fornite nella nota integrativa. Solitamente gli utilizzatori dei bilanci hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari provenienti dalle piccole imprese; inoltre può essere costoso per queste ultime raccogliere le suddette informazioni supplementari. È pertanto giustificato prevedere un regime di informativa limitato per le piccole imprese. Ove però una microimpresa o una piccola impresa ritenga utile fornire informazioni aggiuntive del tipo di quelle richieste alle medie e grandi imprese, o altre informazioni non previste dalla presente direttiva, non le si dovrebbe impedire di farlo.

L'informativa sui principi contabili è uno degli elementi chiave della nota integrativa. Tale informativa dovrebbe includere, in particolare, il criterio di valutazione applicato a diverse voci, una dichiarazione sulla conformità dei suddetti principi contabili con il concetto di continuità aziendale e qualsiasi modifica significativa dei principi contabili adottata.

Gli utilizzatori dei bilanci redatti dalle imprese medie e grandi di solito hanno esigenze più sofisticate. Pertanto in certi campi si dovrebbero fornire ulteriori informazioni. L'esenzione dall'obbligo di fornire talune informazioni è giustificato ove la relativa divulgazione possa arrecare pregiudizio a talune persone o all'impresa.

La relazione sulla gestione e la relazione sulla gestione consolidata costituiscono elementi essenziali dell'informativa di bilancio. Dovrebbero presentare almeno un fedele resoconto dell'andamento dell’attività e della situazione dell'impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e la complessità dell'impresa. Le informazioni non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell’attività dell'impresa e dovrebbe esservi un'analisi dei loro aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell'andamento, dei risultati o della situazione dell'impresa. Nei casi in cui la relazione sulla gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa madre sono presentate in un'unica relazione, può essere opportuno dare maggiore risalto alle questioni che sono significative per l'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Tuttavia, considerando l'onere potenziale che grava sulle imprese di dimensioni piccole e medie, è opportuno disporre che gli Stati membri possano decidere di esentare tali imprese dall'obbligo di fornire informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione.

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare le piccole imprese dall'obbligo di redigere una relazione sulla gestione, purché tali imprese includano nella nota integrativa i dati concernenti l'acquisto di azioni proprie di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sul coordinamento delle garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 54, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa7.

Dato che le imprese elencate possono svolgere un ruolo molto importante nelle economie in cui operano, le disposizioni della presente direttiva relative alla relazione sul governo societario dovrebbero applicarsi alle imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Numerose imprese sono proprietarie di altre imprese e l'obiettivo del coordinamento della legislazione in materia di bilanci consolidati è tutelare gli interessi esistenti nelle società di capitali. Per poter fornire ai soci e ai terzi informazioni finanziarie su tali imprese dovrebbero essere redatti bilanci consolidati. Si rende quindi opportuno un coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di bilanci consolidati per conseguire gli obiettivi di comparabilità e di equivalenza delle informazioni che le imprese dovrebbero pubblicare nell'Unione. Tuttavia, data la mancanza di un prezzo di mercato delle operazioni, gli Stati membri dovrebbero poter consentire che i trasferimenti infragruppo di partecipazioni, le cosiddette operazioni sotto comune controllo, siano contabilizzati in continuità dei valori. In altre parole, il valore contabile delle azioni o quote detenute da un'impresa inclusa nel consolidamento è compensato solo con la corrispondente frazione di capitale.

La direttiva 83/349/CEE del Consiglio prevedeva l'obbligo di redigere un bilancio consolidato per i gruppi nei casi in cui l'impresa madre o una o più delle imprese figlie fossero organizzate in una delle tipologie di imprese di cui all'allegato I o all'allegato II della presente direttiva. Gli Stati membri avevano la facoltà di esentare le imprese madri dall'obbligo di redigere bilanci consolidati nei casi in cui l'impresa madre non fosse del tipo di quelle elencate nell'allegato I o nell'allegato II. La presente direttiva prescrive solo per le imprese madri dei tipi di quelle elencate nell'allegato I o, in talune circostanze, nell'allegato II l'obbligo di redigere bilanci consolidati, ma non impedisce agli Stati membri di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva per contemplare anche altri casi. In sostanza, dunque, la situazione è rimasta invariata, giacché spetta ancora agli Stati membri decidere se prescrivere alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva di redigere bilanci consolidati.

I bilanci consolidati dovrebbero presentare le attività di un'impresa madre e delle sue imprese figlie come se si trattasse di un'unica entità economica (un gruppo). Le imprese controllate dall'impresa madre dovrebbero essere considerate imprese figlie. Il controllo dovrebbe essere fondato sul possesso di una maggioranza dei diritti di voto, ma può essere fondato anche su accordi con azionisti o soci. In certe circostanze il controllo può essere effettivamente esercitato da un'impresa madre che detiene una partecipazione di minoranza o nessuna azione o quota nell'impresa figlia. È opportuno permettere agli Stati membri di imporre l'obbligo di includere nei bilanci consolidati le imprese che non sono soggette a controllo, ma che sono sottoposte a una direzione unica o hanno un organo comune di amministrazione, direzione o controllo.

Un'impresa figlia, qualora sia al tempo stesso un'impresa madre, dovrebbe redigere il bilancio consolidato. Nondimeno, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a esentare tale impresa madre dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato in determinate circostanze, sempre che i suoi soci e i terzi siano sufficientemente tutelati.

I piccoli gruppi dovrebbero essere esentati dall'obbligo di redigere bilanci consolidati poiché gli utilizzatori dei bilanci delle piccole imprese non hanno bisogno di informazioni sofisticate e inoltre può essere costoso redigere un bilancio consolidato in aggiunta ai bilanci d’esercizio delle imprese madre e figlie. Sempre in ragione del rapporto costi/benefici, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i gruppi di medie dimensioni dall'obbligo di redigere bilanci consolidati a meno che un'impresa all’interno del gruppo non sia un ente di interesse pubblico.

Il consolidamento comporta l’incorporazione integrale delle voci dell'attivo e del passivo e dei proventi e degli oneri delle imprese del gruppo, con indicazione separata delle partecipazioni di minoranza nello stato patrimoniale consolidato alla voce patrimonio netto, nonché con indicazione a parte delle partecipazioni di minoranza agli utili e alle perdite del gruppo nel conto economico consolidato. È opportuno tuttavia effettuare le rettifiche necessarie per eliminare gli effetti delle relazioni finanziarie tra le imprese consolidate.

I criteri relativi alla rilevazione e alla valutazione applicabili nella redazione dei bilanci d’esercizio dovrebbero applicarsi anche alla redazione dei bilanci consolidati. Tuttavia gli Stati membri possono consentire che le disposizioni generali e i principi enunciati nella presente direttiva siano applicati in modo diverso nei bilanci d’esercizio e in quelli consolidati.

Le imprese collegate dovrebbero essere incluse nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto. Le disposizioni relative alla valutazione delle imprese collegate dovrebbero rimanere invariate nella sostanza rispetto alla direttiva 83/349/CEE e possono continuare ad essere applicati i metodi consentiti da tale direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter permettere o imporre che un'impresa figlia congiuntamente sia inclusa nel bilancio consolidato applicando il consolidamento proporzionale.

Il bilancio consolidato dovrebbe contenere nella nota integrativa tutte le informazioni relative all'insieme delle imprese incluse nel consolidamento. Per le imprese figlie, le imprese collegate, le imprese controllate congiuntamente e le partecipazioni si dovrebbero indicare anche i nomi, le sedi e le quote di partecipazione del gruppo al capitale delle imprese.

I bilanci d’esercizio di tutte le imprese cui si applica la presente direttiva dovrebbero formare oggetto di una pubblicità conformemente alla direttiva 2009/101/CE. È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di accordare alcune deroghe in questo campo alle piccole e medie imprese.

Si devono sostenere le iniziative degli Stati membri volte ad adottare sistemi di pubblicazione elettronica che consentano alle imprese di depositare i dati contabili, compresi i bilanci obbligatori, soltanto una volta e in una forma che consenta a una molteplicità di utilizzatori di accedere e utilizzare agevolmente i dati. Riguardo alla rendicontazione contabile, la Commissione è incoraggiata ad esplorare strumenti relativi ad un formato elettronico armonizzato. Tali sistemi non dovrebbero però risultare onerosi per le piccole e medie imprese.

I membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un'impresa dovrebbero quanto meno assumere una responsabilità collettiva nei confronti dell'impresa per quanto riguarda la redazione e la pubblicità dei bilanci d’esercizio e delle relazioni sulla gestione annuali. La stessa responsabilità dovrebbe spettare ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle imprese che redigono bilanci consolidati. Tali organi operano nell'ambito delle competenze loro conferite in virtù del diritto nazionale. Ciò non dovrebbe però impedire agli Stati membri di andare oltre, prevedendo una responsabilità diretta nei confronti degli azionisti, o persino di altre parti interessate.

La responsabilità della redazione e della pubblicità dei bilanci d’esercizio e dei bilanci consolidati nonché delle relazioni sulla gestione e delle relazioni sulla gestione consolidate si basa sul diritto nazionale. I membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di un'impresa dovrebbero essere soggetti a norme adeguate in materia di responsabilità, stabilite da ciascuno Stato membro conformemente al proprio diritto nazionale. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di determinare la portata di tale responsabilità.

Al fine di promuovere in tutta l'Unione processi credibili di informativa di bilancio, i membri dell'organo societario preposto alla redazione del bilancio dell'impresa dovrebbero garantire che le informazioni finanziarie incluse nel bilancio d’esercizio di un'impresa nonché nel bilancio consolidato di un gruppo forniscano una rappresentazione veritiera e corretta.

I bilanci d’esercizio e i bilanci consolidati dovrebbero essere sottoposti a revisione contabile. Il requisito secondo il quale il giudizio sul bilancio dovrebbe indicare chiaramente se i bilanci d’esercizio o i bilanci consolidati diano o meno una rappresentazione veritiera e corretta secondo lo schema di regole dell'informativa di bilancio applicato non dovrebbe essere inteso come una restrizione della portata di tale giudizio, ma come elemento che chiarisce il contesto in cui esso è espresso. I bilanci d’esercizio delle piccole imprese non dovrebbero essere sottoposti a questo obbligo di revisione, in quanto esso può rappresentare un notevole onere amministrativo per tale categoria di imprese, mentre nel caso di molte piccole imprese le stesse persone sono a un tempo azionisti e amministratori e hanno quindi un più ridotto bisogno di rassicurazioni sul bilancio destinate a terzi. Tuttavia la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di imporre l'obbligo di revisione contabile alle loro piccole imprese, tenendo conto delle specifiche condizioni ed esigenze delle piccole imprese e degli utilizzatori dei loro bilanci. Inoltre, è più appropriato definire il contenuto della relazione di revisione di cui alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati8. Pertanto, tale direttiva dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie9 dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti a favore dei governi dei paesi in cui essi operano in una relazione annuale a parte. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione dovrebbe indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). L'iniziativa, inoltre, è complementare al piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati10, che assoggettano gli operatori che commercializzano i prodotti del legno al sistema di dovuta diligenza per evitare che sul mercato dell'Unione venga immesso legname illegale.

Tale relazione dovrebbe servire ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. La relazione dovrebbe comprendere le informazioni per paese e per progetto. Un progetto dovrebbe essere definito come le attività operative che sono regolate da un contratto, una licenza, un contratto di locazione, una concessione o simili accordi legali e costituiscono la base di un obbligo di pagamento con un governo. Nondimeno, se più accordi di tal genere sono sostanzialmente interconnessi, questi dovrebbero essere considerati un progetto. Per "accordi legali sostanzialmente interconnessi" dovrebbero intendersi una serie di contratti, licenze, contratti di locazione, concessioni o accordi collegati integrati sotto il profilo operativo e geografico con termini sostanzialmente simili, firmati con un governo, che danno luogo a obblighi di pagamento. Tali accordi possono essere disciplinati da un singolo contratto, una joint venture, un accordo di produzione condivisa o altro accordo legale generale.

I pagamenti inferiori a 100000 EUR effettuati in un esercizio, sia che si tratti di pagamenti singoli o di una serie di pagamenti correlati, non devono essere considerati nella relazione. Ciò significa che in caso di disposizioni che prevedano pagamenti periodici o rateali (ad esempio canoni di locazione), l'impresa deve considerare l'importo aggregato dei relativi pagamenti periodici o rateali allorché determina se la soglia è stata raggiunta per detta serie di pagamenti e, di conseguenza, se è necessaria l'informativa.

Le imprese attive nel settore estrattivo o che utilizzano aree forestali primarie non dovrebbero essere sottoposte all'obbligo di disaggregare e assegnare pagamenti a un progetto se i pagamenti sono effettuati con riferimento a obblighi imposti alle imprese a livello di entità invece che a livello di progetto. Ad esempio se un'impresa ha più di un progetto in un paese ospitante e il governo di questo paese applica imposte sul reddito delle persone giuridiche a detta impresa relativamente al reddito complessivo di questa nel paese e non relativamente a un particolare progetto o operazione nel paese stesso, l'impresa sarà autorizzata a indicare il pagamento o i pagamenti dell'imposta sul reddito senza specificare i singoli progetti associati ai pagamenti.

Un'impresa attiva nel settore estrattivo o che utilizza aree forestali primarie in genere non è tenuta a indicare i dividendi versati a un governo in quanto azionista comune o ordinario di tale impresa nella misura in cui tali dividendi sono versati alle stesse condizioni degli altri azionisti. L'impresa avrà tuttavia l'obbligo di indicare i dividendi versati al posto di diritti di produzione o royalties.

Al fine di contrastare la potenziale elusione degli obblighi di informativa, la presente direttiva dovrebbe specificare che i pagamenti devono essere indicati rispetto alla sostanza dell'attività o del pagamento considerati. Pertanto, l'impresa non dovrebbe poter evitare l'informativa, ad esempio riqualificando un'attività altrimenti contemplata dalla presente direttiva. Inoltre i pagamenti o le attività non dovrebbero essere artificiosamente suddivisi o aggregati allo scopo di eludere gli obblighi di informativa.

Al fine di accertare le circostanze in cui le imprese dovrebbero essere esentate dagli obblighi di informativa di cui al capo 10, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla determinazione dei criteri da applicare nel valutare se gli obblighi di informativa dei paesi terzi sono equivalenti a quelli di cui al suddetto capo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 46, paragrafo 1, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione11.

Entro tre anni dalla scadenza del termine di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe anche tenere conto dell'estensione degli obblighi di informativa ad altri settori industriali, nonché dell'eventualità che la relazione stessa debba essere sottoposta a revisione. Inoltre, il riesame dovrebbe tenere conto dell'esperienza dei redattori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, quali le loro coordinate bancarie.

In linea con le conclusioni del vertice del G8 svoltosi a Deauville nel maggio 2011 e per promuovere condizioni di concorrenza omogenee a livello internazionale, è opportuno che la Commissione continui a incoraggiare tutti i partner internazionali a introdurre requisiti analoghi riguardanti l'informativa sui pagamenti ai governi. In questo contesto è essenziale un lavoro continuativo sul pertinente principio contabile internazionale.

Al fine di tenere conto di future modifiche del diritto degli Stati membri e della legislazione dell'Unione in materia di tipologie di impresa, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di aggiornare gli elenchi di imprese di cui agli allegati I e II. Il ricorso ad atti delegati è necessario anche per adeguare i criteri relativi alle dimensioni delle imprese, dato che nel tempo l'inflazione ne erode il valore reale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva - vale a dire facilitare gli investimenti transfrontalieri e accrescere in tutta l'Unione la comparabilità e la fiducia del pubblico nei bilanci e nell'informativa di bilancio fornendo informazioni specifiche più ampie e coerenti - non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La presente direttiva sostituisce le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Di conseguenza, tali direttive dovrebbero essere abrogate.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tavole di concordanza sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1. Ambito di applicazione, definizioni e categorie di imprese e gruppi di imprese

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le tipologie di imprese elencate:

  1. a) nell'allegato I;

  2. b) nell'allegato II, qualora tutti i soci diretti o indiretti dell'impresa, altrimenti illimitatamente responsabili, abbiano di fatto una responsabilità limitata essendo tali soci imprese:

    1. i) delle tipologie elencate nell'allegato I, oppure

    2. ii) non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, ma aventi una forma giuridica comparabile a quelle elencate nell'allegato I.

1 bis. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 48 bis a 48 sexies e dall’articolo 51 si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte in uno Stato membro da un’impresa non soggetta al diritto di uno Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell’allegato I. L’articolo 2 si applica con riguardo a tali succursali nella misura in cui sono applicabili a dette succursali gli articoli da 48 bis a 48 sexies e l’articolo 51.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, entro un lasso di tempo ragionevole, delle variazioni delle tipologie di imprese previste dal loro diritto nazionale che potrebbero pregiudicare l'accuratezza dell'allegato I o dell'allegato II. In tal caso alla Commissione è conferito il potere di aggiornare, per mezzo di atti delegati a norma dell'articolo 49, gli elenchi di imprese contenuti negli allegati I e II.

3. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis, 29 quinquies, 30 e 33, secondo comma, lettera a bis), dell’articolo 34, paragrafo 1, dall’articolo 34, paragrafi 2 e 3, e dall’articolo 51 della presente direttiva si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese elencate di seguito, indipendentemente dalla loro forma giuridica, a condizione che tali imprese siano imprese che, alla data di chiusura del bilancio, presentano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450000000 EUR e superano un numero medio di 1000 dipendenti occupati durante l’esercizio:

  1. a) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio1;

  2. b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare le misure di coordinamento di cui al primo comma del presente paragrafo alle imprese elencate all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 2) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3.

4. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies non si applicano al fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) istituito dall’accordo quadro del FESF né ai prodotti finanziari elencati all’articolo 2, punto 12), lettere b) ed f), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

5. Le misure di coordinamento prescritte dagli articoli da 40 bis a 40 quinquies si applicano anche alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imprese figlie e le succursali di imprese non soggette alla normativa dello Stato membro ma aventi forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) "enti di interesse pubblico": le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 che sono: a) disciplinate dal diritto di uno Stato membro e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari12; b) enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio13, diversi da quelli di cui all'articolo 2 di detta direttiva; c) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione14; o d) designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti;

  2. 2) “partecipazioni”: i diritti al capitale di altre imprese, rappresentati o no da titoli, i quali, ponendo in essere un legame durevole con esse, sono destinati ad incrementare le attività dell'impresa titolare di tali diritti. Si presume che il possesso di una parte del capitale di un'altra impresa rappresenti una partecipazione quando supera una soglia percentuale che gli Stati membri fissano ad un livello inferiore o uguale al 20 %;

  3. 3) “parte correlata”: definizione corrispondente a quella dei principi contabili internazionali adottati in conformità del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali15;

  4. 4) “immobilizzazioni”: le voci dell’attivo destinate ad essere utilizzate durevolmente nell'attività dell'impresa;

  5. 5) «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni»: gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni; tuttavia, per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera a), della presente direttiva, i «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» sono definiti conformemente all'articolo 35 e all'articolo 66, punto 2), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio9; per gli enti creditizi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della presente direttiva, i «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» sono definiti conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 86/635/CEE del Consiglio10; e per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 40 bis, paragrafo 1, della presente direttiva, per «ricavi netti delle vendite e delle prestazioni» s'intendono i ricavi quali definiti nel quadro della rendicontazione finanziaria, o ai sensi di quest'ultimo, sulla cui base è redatto il bilancio dell'impresa

  6. 6) “prezzo di acquisto”: somma del prezzo da pagare e degli eventuali costi accessori, detratte eventuali riduzioni accessorie del costo di acquisto;

  7. 7) “costo di produzione”: somma del prezzo di acquisto delle materie prime e sussidiarie e degli altri costi direttamente imputabili al prodotto considerato. Gli Stati membri autorizzano o prescrivono l'aggiunta di una congrua parte di costi generali fissi o variabili indirettamente imputabili al prodotto considerato nella misura in cui tali costi si riferiscano al periodo di fabbricazione. I costi di distribuzione restano esclusi;

  8. 8) “rettifiche di valore”: tutte le rettifiche effettuate per tenere conto delle variazioni del valore delle attività rilevate alla data di chiusura del bilancio, indipendentemente dal fatto che queste variazioni siano definitive o meno;

  9. 9) “impresa madre”: un'impresa che controlla una o più imprese figlie;

  10. 10) “impresa figlia”: un'impresa controllata da un'impresa madre, inclusa l'impresa controllata da un'impresa a sua volta controllata da un’altra impresa (impresa capogruppo);

  11. 11) “gruppo”: l'impresa madre e tutte le sue figlie;

  12. 12) “imprese affiliate”: due o più imprese nell'ambito di un gruppo;

  13. 13) “impresa collegata”: un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 % o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa;

  14. 14) “enti di investimento”: a) le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività; b) le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE;

  15. 15) “imprese di partecipazione finanziaria”: le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista;

  16. 16) “rilevante”: lo stato dell'informazione quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa. La rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe.

  17. 17) «questioni di sostenibilità»: fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088;

  18. 18) «rendicontazione di sostenibilità»: la rendicontazione di informazioni relative a questioni di sostenibilità conformemente agli articoli 19 bis, 29 bis e 29 quinquies;

  19. 19) «risorse immateriali essenziali»: risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale dell'impresa e che costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa;

  20. 20) «prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità»: un organismo di valutazione della conformità accreditato conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio11 per la specifica attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), della presente direttiva.

Art. 3 Categorie di imprese e di gruppi

1. Nell'applicare una o più opzioni di cui all'articolo 36, gli Stati membri definiscono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 450000 EUR;

  2. b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900000 EUR;

  3. c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

2.

Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 5000000 EUR;

  2. b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10000000 EUR;

  3. c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7500000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 15000000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

3. Sono medie imprese le imprese che non rientrano nella categoria delle microimprese o delle piccole imprese e che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 25000000 EUR;

  2. b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50000000 EUR;

  3. c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

4. Sono grandi imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 25000000 EUR;

  2. b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50000000 EUR;

  3. c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

5.

I piccoli gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 5000000 EUR;

  2. b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10000000 EUR;

  3. c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7500000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 15000000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

6. I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 25000000 EUR;

  2. b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50000000 EUR;

  3. c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

7. I grandi gruppi sono gruppi composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell'impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

  1. a) totale dello stato patrimoniale: 25000000 EUR;

  2. b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50000000 EUR;

  3. c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

8. Ai fini del calcolo dei limiti numerici di cui ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, gli Stati membri permettono che non si proceda né alla compensazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, né all'eliminazione prevista dall'articolo 24, paragrafo 7. In tali casi, i limiti numerici dei criteri relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni sono maggiorati del 20 %.

9.

Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in valuta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi da 1 a 7 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea alla data di entrata in vigore di ciascuna direttiva che stabilisca tali importi.

Ai fini della conversione nelle valute nazionali degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, gli importi in euro di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 6 e 7 possono essere aumentati o diminuiti di non oltre il 5 % per ottenere importi arrotondati nelle valute nazionali.

10. Se un'impresa o un gruppo alla data di chiusura del bilancio supera o non supera più i limiti numerici di due dei tre criteri di cui ai paragrafi da 1 a 7, tale circostanza si ripercuote sull'applicazione delle deroghe previste dalla presente direttiva soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi.

11. Il totale dello stato patrimoniale di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo consiste nel valore complessivo delle voci da A a D all’interno dell’”Attivo"nello schema di cui all’allegato III o nelle voci da A a E dell'attivo nello schema di cui all’allegato IV.

12. Nel calcolo delle soglie di cui ai paragrafi da 1 a 7 gli Stati membri possono prescrivere l'inclusione dei proventi derivanti da altre fonti per le imprese per le quali i “ricavi netti delle vendite e delle prestazioni” non sono pertinenti. Gli Stati membri possono prescrivere che le imprese madri calcolino le loro soglie su base consolidata anziché su base individuale. Gli Stati membri possono altresì prescrivere che le imprese affiliate calcolino le loro soglie su base consolidata o aggregata qualora tali imprese siano state costituite al solo scopo di evitare la rendicontazione contabile di talune informazioni.

13. Per tenere conto degli effetti dell’inflazione, almeno ogni cinque anni la Commissione riesamina e, se del caso, modifica per mezzo di atti delegati, conformemente all’articolo 49, le soglie di cui alle disposizioni seguenti, tenendo conto delle misure dell’inflazione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

  1. a) i paragrafi da 1 a 7 del presente articolo;

  2. b) l’articolo 19, paragrafo 1, quarto comma, l’articolo 19 bis, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 29 bis, paragrafo 1, primo comma; e

  3. c) l’articolo 40 bis, paragrafo 1, secondo, quarto e quinto comma.

Capo 2. Disposizioni e principi generali

Art. 4 Disposizioni generali

1.

Il bilancio d’esercizio forma un insieme inscindibile e per tutte le imprese comprende almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.

Gli Stati membri possono imporre alle imprese diverse dalle piccole imprese di includere nei bilanci d’esercizio altri prospetti oltre ai documenti di cui al primo comma.

2. I bilanci d’esercizio sono redatti con chiarezza e sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

3. I bilanci d’esercizio forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Quando l'applicazione della presente direttiva non è sufficiente per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico dell’esercizio, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie per rispettare tale obbligo.

4.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione della presente direttiva è incompatibile con l'obbligo di cui al paragrafo 3, la disposizione in questione è disapplicata per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. La disapplicazione di tale disposizione è menzionata nella nota integrativa e debitamente motivata con l'indicazione della sua influenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché sul risultato economico dell’esercizio.

Gli Stati membri possono definire i casi eccezionali e fissare il corrispondente regime derogatorio che si applica in tali casi.

5. Gli Stati membri possono imporre a imprese diverse dalle piccole imprese di fornire nel bilancio d’esercizio informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste ai sensi della presente direttiva.

6. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono prescrivere che le piccole imprese redigano, divulghino e pubblichino nei bilanci informazioni aggiuntive rispetto agli obblighi previsti dalla presente direttiva, purché dette informazioni siano raccolte in un sistema di deposito unico e l'obbligo dell'informativa sia previsto dalla normativa fiscale nazionale ai soli fini dell'esazione fiscale. Le informazioni prescritte in conformità del presente paragrafo sono inserite nella sezione pertinente del bilancio.

7. Al momento del recepimento della presente direttiva e quando introducono nella legislazione nazionale nuovi obblighi in conformità del paragrafo 6, gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali informazioni supplementari da essi prescritte in conformità del paragrafo 6.

8. Gli Stati membri che si avvalgono di soluzioni elettroniche per il deposito e la pubblicazione dei bilanci d’esercizio assicurano che le piccole imprese non siano tenute a pubblicare, in conformità del capo 7, le informazioni supplementari richieste dalla normativa fiscale nazionale di cui al paragrafo 6.

Art. 6 Principi generali di bilancio

1. Le voci esposte nei bilanci d’esercizio e consolidati sono rilevate e valutate conformemente ai seguenti principi generali:

  1. a) si presume la continuità aziendale dell'impresa;

  2. b) i principi contabili e i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro;

  3. c) la rilevazione e la valutazione sono effettuate secondo il principio della prudenza, e in particolare:

    1. i) possono essere rilevati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio,

    2. ii) sono rilevate tutte le passività che hanno origine nel corso dell'esercizio o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso; e

    3. iii) sono rilevate tutte le rettifiche di valore negative, sia che l'esercizio si chiuda con una perdita, sia che si chiuda con un utile;

  4. d) gli importi rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico sono rilevati secondo il principio della competenza;

  5. e) lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio corrisponde allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente;

  6. f) gli elementi delle voci dell'attivo e del passivo sono valutati separatamente;

  7. g) è vietata la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi;

  8. h) la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione o del contratto in questione;

  9. i) le voci rilevate nel bilancio sono valutate secondo il principio del prezzo di acquisto o del costo di produzione; e

  10. j) non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera g), gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.

3. Gli Stati membri possono esentare le imprese dagli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera h).

4 Gli Stati membri possono limitare l'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa.

5. Oltre agli importi rilevati in conformità del paragrafo 1, lettera c), punto ii), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che si tenga conto di tutte le passività prevedibili e delle potenziali perdite che hanno origine nel corso dell'esercizio in questione o nel corso di un esercizio precedente, anche se tali passività o perdite sono note solo tra la data di chiusura del bilancio e la data di formazione del bilancio stesso.

Art. 7 Valutazione alternativa delle immobilizzazioni basata sugli importi rideterminati

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, a tutte le imprese o a talune categorie di imprese, di valutare le immobilizzazioni con il metodo della rideterminazione dei valori. Se la legislazione nazionale prevede tale metodo, essa ne determina il contenuto, i limiti e le modalità d'applicazione.

2.

In caso di applicazione del paragrafo 1, l'importo della differenza tra la valutazione al prezzo di acquisto o al costo di produzione e la valutazione eseguita con il metodo della rideterminazione dei valori è iscritto in bilancio alla voce riserva di rivalutazione all’interno del “patrimonio netto”.

La riserva di rivalutazione può essere interamente o parzialmente convertita in capitale in qualsiasi momento.

La riserva di rivalutazione è ridotta se gli importi imputati a tale riserva non sono più necessari per l'applicazione del metodo della rideterminazione dei valori. Gli Stati membri possono prevedere norme per disciplinare l'uso della riserva di rivalutazione, purché i trasferimenti al conto economico provenienti dalla riserva di rivalutazione possano essere effettuati solo se gli importi trasferiti sono stati iscritti come oneri nel conto economico o rappresentino plusvalenze effettivamente realizzate. Nessuna parte della riserva di rivalutazione può essere distribuita, né direttamente né indirettamente, a meno che non corrisponda ad una plusvalenza realizzata.

Fatti salvi i casi previsti dal secondo e terzo comma, la riserva di rivalutazione non può essere ridotta.

3. Le rettifiche di valore sono calcolate ogni anno sulla base dell'importo rideterminato. Tuttavia, con deroga agli articoli 9 e 13, gli Stati membri possono consentire o imporre che solo l'importo delle rettifiche di valore risultanti dall'applicazione dei metodi del prezzo di acquisto o del costo di produzione sia indicato nelle voci pertinenti degli schemi di cui agli allegati V e VI e che la differenza risultante dalla valutazione eseguita con il metodo di rideterminazione dei valori ai sensi del presente articolo sia indicata separatamente negli schemi.

Art. 8 Valutazione alternativa basata sul valore equo

1.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), e fatte salve le condizioni di cui al presente articolo:

  1. a) gli Stati membri autorizzano o prescrivono, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati; e

  2. b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune categorie di imprese, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutate ad importi determinati facendo riferimento al valore equo.

Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai bilanci consolidati.

2. Ai fini della presente direttiva, i contratti collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari sono considerati strumenti finanziari derivati, eccetto nel caso in cui tali contratti:

  1. a) siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente;

  2. b) siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; e

  3. c) siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima.

3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica soltanto alle seguenti passività:

  1. a) passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione e

  2. b) strumenti finanziari derivati.

4. La valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera a), non si applica:

  1. a) agli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;

  2. b) ai prestiti e ai crediti originati dall'impresa e non detenuti a scopo di negoziazione; e

  3. c) alle partecipazioni in imprese figlie, collegate e in joint venture, agli strumenti di capitale emessi dall'impresa, ai contratti che prevedono un corrispettivo potenziale nell'ambito di un'operazione di aggregazione aziendale, nonché ad altri strumenti finanziari le cui specificità esigono, secondo quanto generalmente ammesso, una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

5. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono autorizzare, per le attività e le passività oggetto di copertura secondo un’operazione di copertura del valore equo o per determinate parti di tali attività o passività, una valutazione al valore specifico prescritto nell'ambito di tale sistema.

6. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere la rilevazione, la valutazione e l’informativa degli strumenti finanziari in conformità dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002.

7.

Il valore equo a norma del presente articolo è determinato con riferimento a uno dei seguenti valori:

  1. a) nel caso di strumenti finanziari per i quali sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore di mercato; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per un dato strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

  2. b) nel caso di strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attendibile, al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, purché questi modelli e tecniche di valutazione assicurino una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

Gli strumenti finanziari che non possono essere valutati attendibilmente mediante uno dei metodi descritti alle lettere a) e b) del primo comma, sono valutati in base al prezzo di acquisto o al costo di produzione, nella misura in cui sia possibile effettuare tale valutazione.

8.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), se uno strumento finanziario è valutato al valore equo, le variazioni del valore sono incluse nel conto economico tranne nei casi sotto elencati, in cui tali variazioni sono imputate direttamente a una riserva di valore equo:

  1. a) lo strumento oggetto di valutazione è uno strumento di copertura nell'ambito di un’operazione di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; o

  2. b) la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto dell'impresa in un'entità estera.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata direttamente a una riserva intestata di valore equo. Tale riserva di valore equo è rettificata qualora gli importi ivi contabilizzati non siano più necessari per l'applicazione delle lettere a) e b) del primo comma.

9. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, che, quando un'attività diversa da uno strumento finanziario è valutata al valore equo, una variazione del valore sia imputata nel conto economico.

Capo 3. Stato patrimoniale e conto economico

Art. 9 Disposizioni generali relative allo stato patrimoniale e al conto economico

1. La struttura dello stato patrimoniale e del conto economico non può essere modificata da un esercizio all'altro. Tuttavia deroghe a tale principio sono ammesse in casi eccezionali allo scopo di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio. Ogni eventuale deroga, corredata delle relative motivazioni, è indicata nella nota integrativa.

2. Nello stato patrimoniale nel conto economico si iscrivono separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste negli allegati da III a VI. Gli Stati membri consentono una suddivisione più particolareggiata di tali voci, fatto salvo il rispetto degli schemi previsti. Gli Stati membri consentono l'aggiunta di totali parziali e nuove voci, purché il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce degli schemi previsti. Gli Stati membri possono prescrivere tale suddivisione o totali parziali o nuove voci.

3.

La struttura, la nomenclatura e la terminologia delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi sono adattate quando la particolare natura dell'impresa lo richieda. Tale adattamento può essere imposto dagli Stati membri alle imprese che operino in un determinato settore economico.

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere il raggruppamento delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico precedute da numeri arabi qualora esse rappresentino un importo irrilevante al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell’esercizio, o qualora il raggruppamento favorisca la chiarezza, purché nella nota integrativa le voci raggruppate siano presentate distintamente.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo gli Stati membri possono limitare la capacità dell'impresa di discostarsi dagli schemi di cui agli allegati da III a VI nella misura in cui ciò sia necessario per poter depositare elettronicamente il bilancio.

5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l’importo dell'esercizio a cui si riferiscono lo stato patrimoniale e il conto economico e l’importo relativo alla voce corrispondente dell'esercizio precedente. Quando tali importi non sono comparabili, gli Stati membri possono prescrivere l'adattamento dell’importo dell'esercizio precedente. Ogni caso di non comparabilità e l'eventuale adattamento degli importi sono segnalati nella nota integrativa con le relative spiegazioni.

6. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l’adattamento degli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico al fine di includere la destinazione dell’utile o il trattamento della perdita.

7. Per quanto riguarda il trattamento delle partecipazioni nei bilanci d’esercizio:

  1. a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le partecipazioni siano contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto quale previsto dall'articolo 27, tenendo conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei bilanci d’esercizio rispetto ai bilanci consolidati;

  2. b) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la frazione dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione figuri nel conto economico solo nella misura in cui corrisponde a dividendi già riscossi o esigibili; e

  3. c) ove la frazione dell'utile attribuibile alla partecipazione e rilevata nel conto economico superi l'importo dei dividendi già riscossi o esigibili, l'importo della differenza è iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti.

Art. 10 Presentazione dello stato patrimoniale

Per la presentazione dello stato patrimoniale gli Stati membri impongono di utilizzare uno o entrambi gli schemi di cui agli allegati III e IV e possono prescrivere l'uso di entrambi. Se uno Stato membro prescrive entrambi gli schemi, consente alle imprese di scegliere quale dei due adottare.

Art. 11 Presentazione alternativa dello stato patrimoniale

Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione delle voci dello stato patrimoniale, anziché secondo lo schema di cui agli allegati III e IV, secondo uno schema basato sulla distinzione tra voci correnti o non correnti, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quelle da fornire altrimenti in conformità degli allegati III e IV.

Art. 12 Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

1. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella voce sotto la quale esso è riportato o nella nota integrativa è annotata la sua riconducibilità anche ad altre voci.

2. Le azioni proprie e le quote proprie, nonché le partecipazioni in imprese affiliate, non possono essere iscritte in voci diverse da quelle a tal fine previste.

3. L'iscrizione degli elementi dell’attivo nelle immobilizzazioni o nell'attivo circolante dipende dalla relativa destinazione.

4. Nella voce “Terreni e fabbricati” si indicano i diritti immobiliari e altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale.

5. Il prezzo di acquisto o il costo di produzione o l'importo rideterminato, se si applica l'articolo 7, paragrafo 1, degli elementi delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo sono diminuiti delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante la loro vita utile.

6. Le rettifiche di valore relative alle immobilizzazioni sono soggette a quanto segue:

  1. a) gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che le immobilizzazioni finanziarie siano oggetto di rettifiche di valore, per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio;

  2. b) indipendentemente dal fatto che la loro utilizzazione sia o non sia limitata nel tempo, gli elementi delle immobilizzazioni sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio qualora si preveda che la svalutazione sia durevole;

  3. c) le rettifiche di valore di cui alle lettere a) e b) sono iscritte nel conto economico e indicate separatamente nella nota integrativa, se non sono indicate separatamente nel conto economico;

  4. d) la valutazione al valore inferiore di cui alle lettere a) e b) non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento.

7.

Le voci dell'attivo circolante sono oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore del mercato o, in circostanze particolari, un altro valore inferiore che deve essere loro attribuito alla data di chiusura del bilancio.

La valutazione al valore inferiore di cui al primo comma non può essere mantenuta se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

8. Gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere l'inclusione nel costo di produzione degli interessi sul capitale preso a prestito per finanziare la fabbricazione di voci delle immobilizzazioni o dell'attivo circolante sempre che tali interessi si riferiscano al periodo di fabbricazione. Tutte le applicazioni della presente disposizione sono menzionate nella nota integrativa.

9. Gli Stati membri possono autorizzare che il prezzo di acquisto o il costo di produzione delle rimanenze di beni della stessa categoria nonché di tutti gli elementi fungibili, compresi i valori mobiliari, siano calcolati sulla base dei prezzi medi ponderati, secondo i metodi "primo entrato – primo uscito" (FIFO), "ultimo entrato – primo uscito" (LIFO) o un metodo che rifletta la migliore prassi generalmente accettata.

10. Se l'importo da rimborsare su debiti è superiore all'importo ricevuto, gli Stati membri possono consentire o prescrivere che la differenza sia rilevata nell'attivo. Essa è indicata separatamente nello stato patrimoniale o nella nota integrativa. L’ammontare della differenza è ammortizzata ogni anno per un importo ragionevole ed è completamente ammortizzato al più tardi all'atto del rimborso del debito.

11.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate nel corso della loro vita utile.

In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri prescrivono che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati.

Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi sono ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri prescrivono che il terzo comma si applichi mutatis mutandis ai costi di impianto e di ampliamento.

Per casi eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al terzo e al quarto comma. Tali deroghe, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella nota integrativa.

12.

I fondi sono destinati a coprire le passività la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Gli Stati membri possono autorizzare la creazione di fondi destinati a coprire le spese la cui natura è chiaramente determinata e che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certe ma indeterminate quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza.

Alla data di chiusura del bilancio un fondo rappresenta la stima migliore delle spese probabili ovvero, nel caso di una passività, dell'importo occorrente per farvi fronte. I fondi non sono utilizzati per rettificare i valori dell'attivo.

Art. 13 Presentazione del conto economico

1. Per la presentazione del conto economico gli Stati membri prescrivono uno dei due schemi o entrambi gli schemi di cui agli allegati V e VI. Se uno Stato prescrive entrambi gli schemi, può permettere alle imprese di scegliere quale schema adottare.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per tutte le imprese o per talune tipologie di imprese, la presentazione, anziché di un conto economico articolato secondo gli schemi di cuiagli allegati V e VI, di un rendiconto delle loro prestazioni, purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dagli allegati V e VI.

Art. 14 Semplificazioni per piccole e medie imprese

1. Gli Stati membri possono autorizzare le piccole imprese a redigere uno stato patrimoniale in forma abbreviata, che comprenda soltanto le voci di cui agli allegati III e IV precedute da lettere e da numeri romani, evidenziando in modo separato:

  1. a) le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato III alla voce D II all’interno dell’Attivo" e alla voce C all’interno di "Patrimonio netto e passività", ma in forma aggregata per ciascuna voce in questione; o

  2. b) le informazioni richieste tra parentesi nell'allegato IV alla voce D II.

2. Gli Stati membri possono autorizzare le piccole e le medie imprese a redigere un conto economico in forma abbreviata nei limiti indicati di seguito:

  1. a) all'allegato V: raggruppamento delle voci da 1 a 5 in una voce unica denominata “Utile/perdita lordo/a”;

  2. b) all'allegato VI: raggruppamento delle voci 1, 2, 3 e 6 in una voce unica, denominata “Utile/perdita lordo/a”.

Capo 4. Nota integrativa

Art. 15 Disposizioni generali riguardanti la nota integrativa

Quando le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono fornite in conformità del presente capo, esse sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Art. 16 Contenuto della nota integrativa di tutte le imprese

1. Nella nota integrativa tutte le imprese inseriscono, oltre alle informazioni prescritte dalle altre disposizioni della presente direttiva, informazioni relative a quanto segue:

  1. a) i principi contabili adottati;

  2. b) qualora le immobilizzazioni siano state valutate con il metodo della rideterminazione dei valori, una tabella che indichi:

    1. i) le variazioni della riserva di rivalutazione intervenute nell'esercizio, con la spiegazione del trattamento fiscale delle relative voci, e

    2. ii) il valore contabile che sarebbe stato iscritto nello stato patrimoniale, se le immobilizzazioni non fossero state rivalutate;

  3. c) qualora gli strumenti finanziari e/o le attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati al valore equo:

    1. i) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il valore equo sia stato determinato in base all'articolo 8, paragrafo 7, lettera b);

    2. ii) per ciascuna categoria di strumento finanziario o di attività diverse dagli strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate a riserve di valore equo;

    3. iii) per ciascuna categoria di strumento finanziario derivato, le informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, compresi i termini e le condizioni significativi che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

    4. iv) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di valore equo avvenuti nell'esercizio;

  4. d) l'importo complessivo degli impegni finanziari, garanzie o passività potenziali che non figurano nello stato patrimoniale, con l'indicazione della natura e della forma di eventuali garanzie reali fornite dall'impresa; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza, nonché gli impegni nei riguardi di imprese affiliate o collegate, sono distintamente indicati;

  5. e) l'importo delle anticipazioni e dei crediti concessi ai membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o abbonati, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

  6. f) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

  7. g) l'importo dei debiti dell'impresa la cui durata residua è superiore a cinque anni, nonché l'importo di tutti i debiti dell'impresa coperti da garanzie reali fornite dall'impresa, con l'indicazione della loro natura e forma; e

  8. h) il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2.

Gli Stati membri possono prescrivere, mutatis mutandis, che le piccole imprese forniscano le informazioni previste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), m), p), q) e r).

Ai fini dell'applicazione del primo comma, le informazioni richieste dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera p) si limitano alla natura e all'obiettivo commerciale delle disposizioni di cui a tale lettera.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, l'informativa prescritta dall'articolo 17, paragrafo 1, lettera r) si limita alle operazioni concluse con le parti elencate nel quarto comma della stessa lettera.

3. Gli Stati membri non impongono alle piccole imprese obblighi in materia di informativa ulteriori rispetto a quanto è disposto o consentito dal presente articolo.