Sez. 3, Sentenza n. 253 del 26/01/1968 (Rv. 331160 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - RISARCIBILITA DEI DANNI MEDIATI E INDIRETTI CONDIZIONI - SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA PERSONA OFFESA DAL REATO - MANCANZA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ED ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - FATTO ILLECITO EXTRACONTRATTUALE - RISARCIBILITA DEI DANNI MEDIATI E INDIRETTI CONDIZIONI - SPESE LEGALI SOSTENUTE DALLA PERSONA OFFESA DAL REATO - MANCANZA DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE ED ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA.*
In tema di responsabilita per fatto illecito extracontrattuale il risarcimento puo essere esteso anche ai danni mediati e indiretti, purche costituiscano effetti normali del fatto illecito, rientrando nella serie delle conseguenze normali cui esso da origine. In tale ambito debbono ritenersi comprese le spese sostenute dalla persona offesa dal reato per l'opportuna assistenza legale da parte di un avvocato durante il corso del processo penale iniziato a carico del responsabile, anche se non vi sia stata Costituzione di parte civile e l'Azione penale sia stata successivamente dichiarata improcedibile perche estinto il reato per amnistia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)