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Sez. 5, Sentenza n. 10915 del 18/11/1981 Ud. (dep. 09/12/1981) Rv. 151234 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - FUNZIONE DELL'AVVISO - MANCATA INDICAZIONE DELLA SEZIONE DEL TRIBUNALE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151234-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - PARTECIPAZIONE AI DIFENSORI E LORO FACOLTÀ - AVVISO DELLA DATA DELL'UDIENZA - IN GENERE - FUNZIONE DELL'AVVISO - MANCATA INDICAZIONE DELLA SEZIONE DEL TRIBUNALE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

La funzione dell'avviso previsto dall'art. 410 cod. proc. pen., non soggetto a specifiche formalità, è quella di far conoscere al difensore la data dell'udienza, sicché il controllo sulla validità dell'atto è correlato alla sua idoneità a raggiungere tale scopo. (in applicazione di tale principio è stata ritenuta inesistente la nullità nel caso di mancata indicazione nell'avviso della Sezione del tribunale, in base al rilievo che il difensore avrebbe potuto ugualmente individuare il collegio davanti al quale sarebbe stato discusso l'appello). (Conf mass n 134854 per la possibilità di sanatoria, in caso di omessa indicazione del giorno, dell'ora d'udienza e della Sezione, mass n 127318, 105027, 104785, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)