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Ordinamento del Corpo della guardia di finanza

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Corpo della guardia di finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.

2. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica ed ha il compito di:

  1. 1) prevenire, ricercare e denunziare le evasioni e le violazioni finanziarie;

  2. 2) eseguire la vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorrere ai servizi di polizia marittima, di assistenza e di segnalazione;

  3. 3) vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

  4. 4) concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;

  5. 5) concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

  6. 6) eseguire gli altri servizi di vigilanza e tutela per i quali sia dalla legge richiesto il suo intervento.

Art. 2

1. Il Corpo della guardia di finanza e' costituito dal seguente personale militare:

  1. a) ufficiali;

  2. b) sottufficiali;

  3. c) truppa.

2. Il personale ufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Ufficiali generali:

  1. 1) generale di divisione;

  2. 2) generale di brigata.

4. Ufficiali superiori:

  1. 1) colonnello;

  2. 2) tenente colonnello;

  3. 3) maggiore.

5. Ufficiali inferiori:

  1. 1) capitano.

6. Ufficiali subalterni:

  1. 1) tenente;

  2. 2) sottotenente.

3. Il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali e' ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

  1. a) ruolo 'ispettori':

    1. 1) maresciallo aiutante;

    2. 2) maresciallo capo;

    3. 3) maresciallo ordinario;

    4. 4) maresciallo;

  2. b) ruolo 'sovrintendenti':

    1. 1) brigadiere capo;

    2. 2) brigadiere;

    3. 3) vice brigadiere.

    4. 4. Il personale appartenente al ruolo 'appuntati e finanzieri' e' ordinato secondo i seguenti gradi gerarchici:

    5. 1) appuntato scelto;

    6. 2) appuntato;

    7. 3) finanziere scelto;

    8. 4) finanziere.
      A tale personale e' sottoposto gerarchicamente, pur non appartenendo al ruolo 'appuntati e finanzieri', l'allievo finanziere.'4

Art. 3

1. Il Corpo della guardia di finanza e' cosi' ordinato:

2. Comando generale; Comandi e reparti territoriali:

  1. 1) zone;

  2. 2) legioni;

  3. 3) nuclei di polizia tributaria.

3. Scuole:

  1. 1) comando scuole;

  2. 2) accademia;

  3. 3) scuola sottufficiali;

  4. 4) legione allievi;

  5. 5) centri di addestramento.

4. Enti vani:

  1. 1) centri studio;

  2. 2) centri tecnici;

  3. 3) centri logistici;

  4. 4) reparto autonomo centrale;

  5. 5) officine;

  6. 6) magazzini.4

Art. 4

1. Il Comandante generale della guardia di finanza e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa.

2. Il Comandante generale presiede a tutte le attivita' concernenti l'organizzazione, il personale, l'impiego, i servizi tecnici, logistici e amministrativi, i mezzi e gli impianti della Guardia di finanza. Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza. Ha rapporti col Comandante generale dei carabinieri col Capo della polizia e con tutti gli altri organi centrali dell'Amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento con essi dell'attivita' della Guardia di finanza.

3. Il Comandante generale e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal Comandante in seconda, che attende anche in particolare, alla trattazione degli affari che gli vengono delegati dal Comandante generale. Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.

Art. 5

1. Il Comando generale e' costituito da reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo art. 7.

2. Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito e' assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.

3. Per le esigenze dei servizi amministrativi sono assegnati al
Comando generale funzionari ed impiegati del Ministero delle finanze.

4. L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito dal
Comandante generale.

Art. 6

1. Ciascuna zona e' costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria. Ciascuna legione e' costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unita' minori. A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona. Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unita' minori, e la scuola di polizia tributaria. La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.

2. I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

3. Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unita' minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.

4. Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze.

5. Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria e' determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza - e dei contingenti di personale previsti dagli organici.4

Art. 7

1. Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo della guardia di finanza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica.

2. Al personale militare anzidetto spetta la indennita' di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.

Art. 8

1. All'insegnamento nelle scuole e nei corsi di addestramento si provvede con ufficiali della Guardia di finanza o di altre Forze armate.

2. All'insegnamento delle materie non militari si puo' provvedere con professori e assistenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, magistrati, funzionari dell'Amministrazione finanziaria delle carriere direttive in attivita' di servizio, funzionari degli altri rami dell'Amministrazione dello Stato e, ove occorra, con personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato mediante convenzioni annuali.

3. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare di concerto col Ministro, per il tesoro, sono stabiliti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, i compensi per gli incarichi di insegnamento.

Art. 9

1. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, e' stabilita l'aliquota dei personale sottufficiali e truppa destinata al contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione.

Art. 10

1. Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.

2. Ad essi si applicano altresi' le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medico-legali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie.

Art. 11

1. I ruoli organici del personale del Corpo della- guardia di finanza sono stabiliti in conformita' della tabella allegata alla presente legge.

2. Il numero degli ufficiali di complemento che e' consentito mantenere in servizio di prima nomina e' fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 12

1. L'avanzamento al grado di maresciallo capo e' conferito ad anzianita', nei limiti dei posti di organico vacanti, ai marescialli ordinari giudicati idonei, che abbiano compiuto almeno due anni di permanenza nel grado.

2. L'avanzamento al grado di brigadiere e' conferito ad anzianita' ai vicebrigadieri giudicati idonei, che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado.