Sez. 3, Sentenza n. 846 del 13/04/1960 (Rv. 882763 - 01)
FIDEIUSSIONE - FIDEIUSSIONE E GARANZIA IPOTECARIA - COMPATIBILITÀ. IPOTECA - IPOTECA CONCESSA DA UN TERZO - ART.1957 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.
FIDEIUSSIONE - FIDEIUSSIONE E GARANZIA IPOTECARIA - COMPATIBILITÀ. IPOTECA - IPOTECA CONCESSA DA UN TERZO - ART.1957 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.
È concepibile, relativamente al medesimo credito, il concorso di una garanzia personale (fideiussione e di una reale (ipoteca), costituendo il concorso stesso un rafforzamento della tutela del credito, indipendentemente dalla priorità di concessione dell'una sull'altra, e non potendo desumersi un divieto giuridico per il terzo alla contemporanea prestazione delle due garanzie dal fatto che a costui resterebbe precluso il regresso contro il fideiussore del debitore principale, a termine dell'art.2871, 2' comma, cod.civ., in quanto ciò, lungi dall'incidere sugli elementi costitutivi dell'epoca, si concreta in una limitazione delle garanzie predisposte in linea generale a favore del terzo e che egli, in una simile eventualità, ha ovviamente previsto e liberamente accettato. La mancata previsione, in tema di ipoteca concessa dal terzo, di una norma analoga all'art.1957 cod.civ., secondo cui il creditore deve agire contro il debitore entro due mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, se il fideiussore ha espressamente limitato la propria garanzia allo stesso termine dell'obbligazione predetta, ed entro sei mesi negli altri casi, deve ritenersi predisposta a ragione veduta dalla legge, e pertanto la norma stessa non può trovare applicazione in tema di ipoteca costituita a garanzia dell'adempimento di un debito altrui.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2871
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)