diritto.io

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (73/239/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento1, in particolare il titolo IV C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che, in base al programma generale di cui sopra, la soppressione delle restrizioni alla creazione di agenzie e di succursali è, per quanto riguarda le imprese di assicurazione diretta, subordinata al coordinamento delle condizioni d'accesso e di esercizio; che questo coordinamento deve essere attuato in primo luogo per le assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita;

considerando che, per agevolare l'accesso a tali attività assicurative ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo; che per realizzare questo scopo, pur assicurando una protezione adeguata degli assicurati e dei terzi in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare segnatamente le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazioni;

considerando che una classifica dei rischi per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolar modo, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria e l'ammontare del fondo minimo di garanzia stabilito in funzione del ramo esercitato;

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano a condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie peculiari; che è inoltre opportuno escludere certi organismi, in diversi Stati membri, la cui attività si esercita su un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata a un determinato territorio o a determinate persone;

considerando che le varie legislazioni contengono norme differenti per quanto riguarda il cumulo dell'assicurazione malattia, dell'assicurazione crediti e cauzioni e dell'assicurazione spese legali, sia fra di loro sia con altri rami assicurativi; che il mantenimento di tale divergenza dopo la soppressione delle restrizioni del diritto di stabilimento nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita lascerà sussistere ostacoli allo stabilimento; che la soluzione di questo problema dovrà essere prevista in un coordinamento ulteriore che dovrà essere realizzato entro un periodo relativamente breve;

considerando che è necessario estendere in ciascuno Stato membro il controllo a tutti i rami assicurativi previsti dalla presente direttiva; che tale controllo è possibile unicamente se le suddette attività sono soggette ad una autorizzazione amministrativa; che occorre dunque precisare le condizioni di concessione o di revoca dell'autorizzazione; che è indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le dicisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa;

considerando che conviene assoggettare i rami detti di trasporto, di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 12 del punto A dell'allegato, ed i rami di credito, di cui ai numeri 14 e 15 del punto A dell'allegato, ad un regime più elastico in ragione delle fluttuazioni costanti delle transazioni in merci ed in crediti;

considerando che la ricerca di un metodo comune di calcolo delle riserve tecniche forma attualmente oggetto di studi sul piano comunitario; che appare quindi opportuno riservare ad ulteriori direttive l'attuazione del coordinamento in questa materia, nonché i problemi relativi alla determinazione delle categorie di investimenti e alla valutazione delle attività;

considerando che è necessario che le imprese di assicurazioni dispongano, oltre alle riserve tecniche sufficienti per far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero, onde far fronte ai rischi dell'esercizio; che, per assicurare, sotto questo profilo, che gli obblighi imposti siano determinati in funzione di criteri oggettivi, i quali pongano su un piano di eguaglianza di concorrenza le imprese aventi la stessa importanza, conviene prevedere che questo margine sia in rapporto con il volume globale degli affari dell'impresa e sia determinato in funzione di due indici di sicurezza fondati l'uno sui premi e l'altro sui sinistri;

considerando che è necessario esigere un fondo minimo di garanzia in funzione della gravità del rischio nei rami praticati, sia per assicurare che le imprese dispongano fin dal momento della loro costituzione di mezzi adeguati, sia per garantire che, nel corso della loro attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un limite minimo di sicurezza;

considerando che è necessario prevedere misure per il caso in cui la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni;

considerando che le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività assicurative dirette all'interno della Comunità debbono, in linea di massima, applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato, e quindi anche alle agenzie e alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità; che è tuttavia opportuno prevedere, quanto alla modalità di controllo, disposizioni particolari nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità;

considerando che talune misure transitorie sono necessarie per permettere segnatamente alle piccole e medie imprese esistenti di adattarsi alle norme che devono essere adottate dagli Stati membri in esecuzione della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 53 del trattato;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme della norme coordinate e prevedere a tal fine una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo settore,

Titolo I - Disposizioni generali

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973. Per il Consiglio Il Presidente I. NOERGAARD