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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 64 del 2002

Decisione
decisa il 2002-02-27, depositata il 2002-03-15
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:64
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 26810

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef)
  • Accertamento sintetico del reddito
  • Determinazione dei criteri relativi a tale accertamento rimesso alla completa discrezionalità del ministro
  • Prospettata violazione del principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte e dei principî sulla delega legislativa (al governo)
  • Intervenuta modifica della norma denunciata anteriormente alla rimessione della questione
  • Difetto di motivazione in ordine alla perdurante rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui le censurate disposizioni nello stabilire le modalità dell’accertamento sintetico del reddito non fissano precisi criteri di rilevazione che rimarrebbero rimessi alla completa discrezionalità del Ministro, con ciò violando il principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte. Infatti il giudice rimettente non ha specificato in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, nonostante la modifica legislativa, di cui non si fa menzione nell'atto di rimessione, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione medesima. - Sull'onere di motivazione in casi analoghi vedi le ordinanze n. 590/2000, n. 456/2000 e n. 216/2000.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 23 marzo 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Milano sul ricorso proposto da Guidorzi Ugo ed altra contro l'Ufficio Imposte dirette di Mantova, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da due coniugi ed avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità di taluni accertamenti in rettifica effettuati con metodo sintetico, la Commissione tributaria regionale di Milano, con ordinanza del 23 marzo 2000, pervenuta alla Cancelleria della Corte costituzionale il 9 febbraio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui "nello stabilire le modalità dell'accertamento sintetico, non fissa precisi criteri (metodi statistici, valori base, abbattimenti, spese, etc.) di rilevazione del reddito, o maggior reddito, dagli elementi indicativi di capacità contributiva, dei quali il Ministro debba tener conto" in occasione della emissione del decreto previsto dalla norma impugnata; che, secondo la Commissione rimettente, la norma censurata solo apparentemente si riferirebbe a modalità di accertamento del reddito, mentre in effetti regolerebbe l'oggetto di tale accertamento, lasciando al Ministro ampia discrezionalità sul punto; che, in tal modo, la norma verrebbe ad incidere "sulla materia imponibile e, quindi, su quell'elemento essenziale dell'imposta che è il suo oggetto", violando il principio della riserva di legge - ritenuta dal rimettente assoluta - di cui all'art. 23 Cost; che la norma sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 70 e 76 della Costituzione che fisserebbero per i singoli Ministri, "quando sono delegati ad emanare norme aventi valore sostanziale di legge", gli stessi limiti, di oggetto, di criteri direttivi e di tempo, stabiliti per il Governo "quando ottiene delega legislativa dal Parlamento"; che la questione sarebbe rilevante per la definizione del giudizio a quo "in quanto la dichiarazione d'incostituzionalità della norma di che trattasi provocherebbe l'illegittimità dei decreti ministeriali 10 settembre e 19 novembre 1992, in base ai quali è stato effettuato l'accertamento sintetico in contestazione"; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione, rilevando, quanto all'affermato contrasto con l'art. 23 della Costituzione, la valenza meramente probatoria del metodo di accertamento induttivo, tale da non incidere né sul presupposto del tributo né sulla base imponibile ed evidenziando, altresì, come il potere del Ministro, essendo circoscritto da precisi limiti desumibili dalla norma censurata e dall'art. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, non possa ritenersi lesivo degli articoli 70 e 76 della Costituzione;
punto 2
Considerato che la Commissione tributaria regionale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 delle legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), "nella parte in cui, nello stabilire le modalità dell'accertamento sintetico, non fissa precisi criteri (metodi statistici, valori base, abbattimenti, spese, etc.) di rilevazione del reddito, o maggior reddito, dagli elementi indicativi di capacità contributiva, dei quali il Ministro debba tener conto" in occasione della emissione del decreto previsto dalla norma impugnata; che la norma impugnata è stata modificata, in data anteriore all'ordinanza di rimessione, dall'art. 1, lettera q) del d.l. 31 maggio 1994, n. 330 (Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 1994, n. 473 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria); che, qualora la norma censurata sia stata abrogata o modificata anteriormente alla proposizione della questione, il giudice rimettente ha l'onere, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione (cfr., fra le molte, le ordinanze n. 590 del 2000, n. 456 del 2000 e n. 216 del 2000); che, nel presente caso, siffatto onere non è stato assolto, non facendo il rimettente neppure menzione dell'intervenuta modifica normativa; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Marini Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

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