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Sez. 4, Sentenza n. 9992 del 03/06/1988 Ud. (dep. 17/10/1988) Rv. 179423 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSA SOPRAVVENUTA - RILEVANZA AUTONOMA ED ESCLUDENTE - CONDIZIONI - IMPUTATO DALLA CONDOTTA DI GUIDA IMPRUDENTE - ELEMENTI DI FATTO DELL'IMPRUDENZA - ESCLUSIONE DELLA CAUSA SOPRAVVENUTA.*
Stato
decisa il 1988-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179423-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - CONCORSO DI CAUSE - CAUSA SOPRAVVENUTA - RILEVANZA AUTONOMA ED ESCLUDENTE - CONDIZIONI - IMPUTATO DALLA CONDOTTA DI GUIDA IMPRUDENTE - ELEMENTI DI FATTO DELL'IMPRUDENZA - ESCLUSIONE DELLA CAUSA SOPRAVVENUTA.*

Ai sensi dell'art. 41, secondo comma cod. proc. pen. alla causa sopravvenuta può attribuirsi Rilevanza autonoma ed escludente solo allorquando essa si sia inserita negli antecedenti di un evento con i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eccezionalità. Ne consegue che colui il quale alla guida di un autoveicolo per imprudenza non ne moderi l'andatura, nonostante l'esistenza di un incrocio e di una curva a visuale coperta, non può invocare la applicazione della norma sopra indicata. (V mass n 150483).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)