Sez. L, Sentenza n. 9129 del 13/05/2004 (Rv. 572852 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori a quelle già attribuite - Danno da demansionamento - Dimostrazione della sua sussistenza - Onere del lavoratore - Presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno per demansionamento deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa e che può essere fornita anche a mezzo di presunzioni relative alla natura, all'entità, alla durata del demansionamento e alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, pur avendo ritenuto sussistente il demansionamento, aveva tuttavia rigettato la relativa domanda di risarcimento danni non avendo il lavoratore dedotto alcunché circa il danno subito, tenuto anche conto della breve durata della adibizione alle diverse mansioni, peraltro non troppo distanti da quelle di provenienza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)