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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 25 del 1962

Decisione
decisa il 1962-03-20, depositata il 1962-03-27
ECLI
ECLI:IT:COST:1962:25
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1483

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Questione già decisa
  • Motivi nuovi sostanzialmente assorbiti dalla motivazione della precedente decisione
  • Irrilevanza
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La Corte costituzionale nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale già decisa con sentenza, può ritenere sostanzialmente assorbiti dalla motivazione della precedente decisione, motivi che non sono stati anteriormente addotti. (Nella specie, si afferma nelle ordinanze che hanno promosso il giudizio che la legge, nei casi contemplati dallo art. 15, n. 3, T.U. 16 maggio 1960, n. 570 - riguardante la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali - non potrebbe fissare cause di ineleggibilità al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilità al momento dell'assunzione della carica; la Corte riconosce che questo motivo, sebbene in precedenza non addotto, risulta sostanzialmente assorbito dalla motivazione della sentenza 3 luglio 1961, n. 42, la quale ha precisato che l'esclusione di determinate categorie di persone dell'elettorato passivo risponde a imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono rispetto fin dal momento delle elezioni).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali avverso l'elezione del consigliere comunale Mario Cataldi, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961; 2) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali, Giangiacomo Lattanzi, Giorgio Scatasta avverso l'elezione del consigliere comunale Tommaso Danieli, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.
punto 1
Ritenuto che con le due suddette ordinanze è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione; che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri e si sono costituite le parti private;
punto 2
Considerato che la questione è stata già decisa da questa Corte, la quale, con sentenza 3 luglio 1961, n. 42, ha dichiarato non fondata tale questione relativamente all'intero art. 15 del citato Testo unico; che, secondo le due ordinanze, la legge nei casi contemplati dal predetto art. 15, n. 3, non potrebbe fissare cause di ineleggibilità al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilità al momento d'assunzione della carica; che questo motivo, sebbene in precedenza non addotto, risulta sostanzialmente assorbito dalla motivazione della suddetta sentenza 3 luglio 1961, n. 42, la quale ha precisato che l'esclusione di determinate categorie di persone dall'elettorato passivo risponde a imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono rispetto fin dal momento delle elezioni; che, non essendo state addotte altre ragioni in contrasto la pronuncia precedente va confermata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riunite le due cause, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe e ordina il rinvio degli atti alla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962. GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze