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Sez. 1, Sentenza n. 5506 del 08/05/1992 (Rv. 477174 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione - Condizioni | Riconoscimento della filiazione naturale - Impugnazione per difetto di veridicità - Rinuncia all'azione - Ammissibilità - Efficacia - Accettazione delle controparti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477174-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Riconoscimento - Impugnazione - Condizioni

La rinuncia all'azione, che è efficace anche senza accettazione delle controparti, e che impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile, incluse quelle che coinvolgano interessi generali e richiedano la partecipazione del pubblico ministero, e, pertanto, anche nel giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento della filiazione naturale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)