Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attivita' creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare; fusione per incorporazione dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' nel Consorzio di credito per le opere pubbliche
Testo in vigore al
Art. 4
1. L'articolo 2 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, escluse la Sicilia e la Sardegna.
Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.
L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale ha sede in Napoli, durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza".
Il limite previsto dall'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 392, per la sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro e' soppresso.
Art. 5
1. L'articolo 6 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - L'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia, costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, e in dipendenza del decreto dell'assessore per l'industria e per il commercio della regione siciliana in data 31 ottobre 1952, n. 86505/1, esercita il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia.
Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.
L'Istituto ha sede in Palermo, durata illimitata e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza".
Art. 6
1. L'articolo 8 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - E' costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalita' giuridica propria, avente lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.
L'Istituto e' anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.
Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.
L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e puo' istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza".
Art. 7
1. L'articolo 11 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - I mezzi per l'esercizio dell'attivita' degli istituti di cui al presente capo sono rappresentati da:
a) fondo di dotazione e fondi di riserva;
b) fondo speciale di cui all'articolo 12;
c) obbligazioni;
d) buoni fruttiferi nominativi ed al portatore, certificati di deposito in valuta nazionale ed estera da emettere con le modalita' e le limitazioni che saranno stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
e) prestiti a medio termine contratti in Italia ed all'estero, nei limiti e con la osservanza delle norme vigenti in materia;
f) gli altri mezzi eventualmente previsti da leggi speciali.
Gli istituti predetti sono ammessi di diritto a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'articolo 18 della legge medesima.
E' vietata agli istituti di cui al presente capo la raccolta di risparmio sotto qualsiasi altra forma".
Art. 8
1. L'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - Per il raggiungimento dei propri fini gli istituti di cui al presente capo possono compiere nei confronti delle imprese operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:
a) mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero eccezionalmente da garanzie personali;
b) sovvenzioni e sconti cambiari;
c) sconti o anticipazioni su somme dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;
d) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;
e) riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonche' sconti di buoni ordinari del Tesoro.
Le operazioni finanziarie cui detti istituti sono espressamente autorizzati dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, che concorrono a favorire lo sviluppo economico delle rispettive zone di competenza, possono essere compiute anche nei confronti di imprese che abbiano nelle zone medesime almeno la sede legale o quella amministrativa, o la direzione, o uno stabilimento o una effettiva organizzazione operativa.
Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, fissera' annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16 e gli importi massimi, anche eccedenti quello di cui all'articolo 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445.
Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature.
Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio.
Gli istituti possono avvalersi degli enti creditizi partecipanti ai fini dello svolgimento della propria attivita'.
Alle operazioni effettuate con le modalita' previste al comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge".
Art. 9
1. L'articolo 16 della legge 11 aprile 1953, n. 298, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non puo' superare:
per i mutui, i dieci anni;
per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni;
per le aperture di credito, i tre anni.
E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.
Gli istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di societa' finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti su territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonche' sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle societa' medesime".
Art. 10
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio puo' autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalita'.
2. Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, puo' autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalita'.
3. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 707, recante modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, sono sostituiti dai seguenti:
"Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a L. 5.000. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a L. 20.000.
Nessun socio puo' sottoscrivere una quota superiore a L. 2.000.000, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale importo".
Art. 11
1. L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' - ICIPU - e' fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche - CREDIOP -, con effetto dal decimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data del 9 luglio 1980, approvate dai rispettivi consigli di amministrazione.
3. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un collegio arbitrale composto da tre membri, designati, rispettivamente, dalla Banca d'Italia, dall'assemblea dei partecipanti del CREDIOP e dagli enti partecipanti all'ICIPU che non siano titolari di quote del capitale del CREDIOP, approva il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali integrate dalle opportune valutazioni. Le spese arbitrali sono a carico del CREDIOP.
4. Alla fusione si applicano le disposizioni dell'articolo 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 12
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e' modificato come segue:
"Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso puo' inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonche' verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.
Il Consorzio effettua altresi' finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per consentire l'esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonche' a imprese esercenti la locazione finanziaria.
I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.
Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.
Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facolta' di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso puo' inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.
Il Consorzio puo' costituire fondi di investimenti di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile ed assumere partecipazioni in enti pubblici e societa' private, in Italia e all'estero; esso puo' inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari".
L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Il Consorzio al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per l'esercizio della sua attivita' puo', previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.
Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa".
Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative, concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita', sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore della presente legge.
I privilegi o le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' conservano la loro validita' ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalita' o annotamento. Parimenti conservano la loro validita' le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'.
Art. 13
1. Lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, da approvarsi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinera' il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalita' dei trasferimenti di quote e disciplinera' gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.
2. Con decorrenza dalla data del predetto decreto sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonche' l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'.
3. E' inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.
Art. 14
1. Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.
2. Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunichera', conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonche' ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.
3. La Banca d'Italia ha facolta', nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.
4. La Banca d'Italia ha inoltre facolta' di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.
5. E' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370.
Art. 15
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1980 e a lire 205 miliardi per l'anno 1981 si fara' fronte con corrispondente riduzione dei fondi iscritti al capitolo 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro, rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1981
PERTINI
FORLANI - ANDREATTA - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI