Sez. L, Sentenza n. 19924 del 06/10/2015 (Rv. 637248 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratto a termine per ragioni di carattere sostitutivo - Sostituzione determinata da scelta organizzativa datoriale - Legittimità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
È legittima la stipula di un contratto a termine per ragioni di carattere sostitutivo, di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 (applicabile "ratione temporis"), ancorchè la sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto sia riconducibile a una scelta organizzativa del datore (nella specie, per distacco ad altra sede per il periodo di quattro mesi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)