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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 387 del 1995

Decisione
decisa il 1995-07-13, depositata il 1995-07-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:387
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 21733

  • Professioni
  • Ragionieri
  • Sanzioni disciplinari
  • Automatica radiazione dall'albo a seguito di condanna penale
  • Lamentata disparità di trattamento, lesiva del principio di eguaglianza, rispetto ai dottori commercialisti, non più assoggettati a tale sanzione a seguito della dichiarata incostituzionalità, da parte della corte, di altra disposizione di legge di contenuto sostanzialmente identico
  • Questione sollevata da autorità non giurisdizionale (collegio locale dei ragionieri) non legittimata a proporla
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Secondo costante giurisprudenza della Corte, ai Collegi locali dei ragionieri non può essere riconosciuta natura giurisdizionale - spettando essa solo ai Collegi o Consigli nazionali degli organi professionali - né, conseguentemente, la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale. Nella specie, quindi, la Corte non può prendere in esame la questione sollevata dal Collegio dei ragionieri della provincia di Livorno, in ordine alla norma di cui all'art. 38, d.P.R. n. 1608 del 1953, che stabilisce la radiazione di diritto dall'Albo professionale a seguito di condanna penale. - cfr. O. n. 113/1990, S. n. 110/1967 e, in motivazione, S. n. 114/1970. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068

Parametri

Massima n. 21734

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Incidente promosso da autorità non giurisdizionale
  • Possibilità, per la corte, cui è precluso di pronunciarsi sulla questione sollevata, di dichiarare, ex art. 27 legge n. 87 del 1953, la illegittimità della norma impugnata in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità, in altro giudizio, di altra disposizione di contenuto sostanzialmente identico, e di prendere in esame la eventualità di una disapplicazione, da parte della pubblica amministrazione, di norme di legge palesemente illegittime
  • Esclusione
  • Fattispecie.
Leggi la massima
In un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale nel quale, essendo stato promosso da un'autorità non giurisdizionale, la Corte non può pronunciarsi sulla questione sollevata, non può certo, ovviamente, neppure ritenersi consentito ad essa di dichiarare 'ex' art. 27, legge n. 87 del 1953, la illegittimità costituzionale della norma impugnata in conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità adottata, in altro giudizio, su altra disposizione di legge, ancorché di contenuto sostanzialmente identico a quella in oggetto. Né, tanto meno, può la Corte, in questa situazione processuale, affrontare la delicata problematica giuridica concernente la possibilità della eventuale disapplicazione, da parte della pubblica amministrazione, della norma medesima. (Principi enunciati nella motivazione della ordinanza con cui è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata da non legittimato collegio locale dei ragionieri riguardo alla radiazione di diritto dell'albo professionale dei ragionieri a seguito di condanna penale, di cui all'art. 38, d.P.R. n. 1068 del 1953, per la disparità di trattamento venuta a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 158 del 1990, della disposizione di identico contenuto, già prevista per i dottori commercialisti, su cui v. la precedente massima A). red.: A.M. M. rev.: S.P.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno nel procedimento disciplinare nei confronti di Ragazzi Giovanni, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 12 luglio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico del rag. Giovanni Ragazzi, il Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno, con ordinanza emessa in data 25 ottobre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale); che a parere del Collegio rimettente la persistente vigenza di una norma di contenuto identico ad altra (art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067), già dichiarata costituzionalmente illegittima, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra i dottori commercialisti che, per effetto della caducazione della citata norma non sono più soggetti all'automatica radiazione dall'albo a seguito di condanna penale, ed i ragionieri che continuano, invece, ad essere assoggettati a tale grave sanzione; che nel giudizio avanti a questa Corte non si è costituita la parte privata, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
punto 2
Considerato che, come correttamente rilevato dal Collegio rimettente, questa Corte, con la sentenza n. 158 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma (art. 38 d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067) del tutto identica a quella della cui legittimità costituzionale ora si dubita; che, tuttavia, la presente questione risulta sollevata da un collegio locale dei ragionieri al quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. ord. n. 113 del 1990, sentenza. n. 110 del 1967 e, in motivazione, sentenza. n. 114 del 1970), non può essere riconosciuta natura giurisdizionale, dovendo questa essere attribuita solo ai Collegi o Consigli nazionali degli ordini professionali; che, pertanto, non potendo essere riconosciuta al Collegio rimettente la legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, questa Corte non può prendere in esame la questione di costituzionalità proposta né può, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiarare l'illegittimità costituzionale derivata di altre disposizioni non oggetto di impugnazione nel giudizio a suo tempo conclusosi con la declaratoria di incostituzionalità; né, infine, può essere presa in esame in questa situazione processuale la delicata problematica giuridica concernente la possibilità della eventuale disapplicazione, da parte della pubblica amministrazione, di una norma palesemente incostituzionale, in quanto del tutto sovrapponibile ad altra già caducata, ma non ancora formalmente dichiarata tale;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Collegio dei ragionieri della Provincia di Livorno con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze