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Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari

Testo vigente

Art. 144

1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti all'ufficiale giudiziario nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali devono in ogni caso essere anticipati rispettivamente dai Comuni e dalle Province nel cui interesse gli atti si compiono.

Sezione III. Amministrazione e ripartizione dei proventi

Art. 146

1. Le somme riscosse per diritti, indennita' di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale e' l'unico responsabile. In caso di mancanza o di impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente, provvede alla sostituzione il capo dell'ufficio giudiziario.

2. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, l'ufficiale giudiziario dirigente deve detrarre per spese di ufficio il 3 per cento delle somme di cui al comma 1 e, nelle sedi di pretura, il 4 per cento delle stesse. Egli amministra le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio, al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale. Le eventuali eccedenze sono utilizzate nell'anno successivo.

3. Qualora l'importo delle somme di cui ai commi 1 e 2 sia di
notevole entita', il capo dell'ufficio giudiziario puo' disporre il deposito in conto corrente postale o bancario
.

Art. 147

1. Gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, esclusi quelli assegnati in soprannumero ai sensi dello articolo 20, terzo comma, debbono ripartire tra loro in quote uguali i diritti, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146, nella misura dovuta sui diritti medesimi poi le somme spettanti agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167 e, successivamente, l'importo del trattamento economico da corrispondere al detto personale in soprannumero.

2. Tutti gli ufficiali giudiziari, addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la percentuale di cui all'articolo 122, n. 2, detratte prima le spese di cui al secondo comma dell'articolo 146 nella misura dovuta silla percentuale medesima e, successivamente, la terza parte spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 167, primo comma, n. 2.

3. L'ufficiale giudiziario dirigente mensilmente determina l'importo delle quote spettanti a ciascun ufficiale giudiziario e procede alle operazioni di riparto, comprendendovi anche gli assenti per congedo ordinario.

4. Delle operazioni di riparto e' redatto verbale, che viene depositato in cancelleria, previa comunicazione agli interessati, i quali hanno diritto di proporre reclamo con ricorso al capo dell'ufficio giudiziario non oltre il decimo giorno dal deposito.

5. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546.

6. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GIUGNO 1962, N. 546.

Sezione IV. Indennita' integrativa

Art. 148

1. All'ufficiale giudiziario che con la percezione dei diritti al netto del due per cento per le spese d'ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale non venga a percepire l'importo dello stipendio iniziale previsto per il personale appartenente alla sesta qualifica funzionale, compete a carico dell'erario un'indennita' integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo.

2. Tale importo e' progressivamente elevato, in relazione all'anzianita' di servizio maturata dall'ufficiale giudiziario, all'ammontare dello stipendio spettante ai dipendenti della sesta qualifica funzionale di pari anzianita' di servizio.

3. Il presidente della corte di appello provvede alla virtuale attribuzione ai fini suddetti delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali nei limiti, alle condizioni e con la procedura previsti per i dipendenti civili dello Stato.

4. Il diritto di abbreviazione e riconoscimento anticipato dell'anzianita' di servizio, concesso, secondo le norme vigenti in materia, agli impiegati dello Stato, e' attribuito agli ufficiali giudiziari che siano stati combattenti, agli effetti del trattamento economico di cui ai precedenti commi, con decreto ministeriale, su proposta del presidente della corte di appello, sentito il pubblico ministero.11

Art. 149

1. L'ufficiale giudiziario o, dove esiste, il dirigente, nei primi venti giorni di ogni mese presenta al capo dell'ufficio lo stato relativo ai diritti computabili ai fini dell'articolo 148, percepiti nel mese precedente, e, nel caso di cui all'articolo 147, il verbale di riparto, richiedendo la liquidazione delle indennita' integrative, se dovute.

2. Il capo dell'ufficio controllata l'esatta corrispondenza dei dati segnati nello stato con quelli risultanti dai registri ed accertata la regolare tenuta dei medesimi, appone sui registri, immediatamente dopo l'ultima annotazione del mese precedente, La firma, il sigillo dello ufficio, nonche' il visto di conformita' sullo stato. Entro cinque giorni dalla presentazione dello stato e dello eventuale verbale di riparto, di cui al primo comma, il capo dell'ufficio procede, in base ai dati accertati ed alle risultanze dello stato matricolare, alla liquidazione della indennita' integrativa eventualmente dovuta a ciascuno, tenuto conto delle eccedenze verificatesi nei mesi precedenti e ordina il pagamento della suddetta indennita'. Copia dell'ordinativo di pagamento deve essere conservata in cancelleria.

3. I dati risultanti dallo stato sono, a cura del cancelliere trascritti in un registro riassuntivo dei proventi degli ufficiali giudiziari, conforme al modello prescritto dal Ministero.

4. Quando l'indennita' sia concessa, deve essere recuperata sulle eventuali eccedenze dei mesi successivi, in guisa, che sia corrisposta solo nel caso che in un intero anno solare l'ufficiale giudiziario non abbia raggiunto l'importo minimo garantito dei proventi, e non oltre le misure del minimo stesso. Nel caso che l'indennita' corrisposta nell'anno solare ecceda il minimo garantito, tale differenza deve essere rimborsata all'Erario anche mediante trattenuta da operarsi nell'anno successivo.

Art. 150

1. L'ufficiale giudiziario, qualora presti contemporaneo servizio in piu' uffici, presenta ai capi di ufficio gli stati relativi ai diritti percepiti in ciascuna sede e, nel caso di cui all'articolo 147, i verbali di riparto. Ai fini dell'indennita' integrativa, si tiene conto soltanto dello stato e dell'eventuale verbale di riparto dai quali l'importo dei diritti risulti maggiore.

2. Nel caso di cui al precedente comma, la liquidazione dell'indennita' e la emissione dell'ordinativo di pagamento, previa richiesta dei dati occorrenti agli altri uffici, spettano al capo dell'ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' assegnato in organico, se questi continui a prestarvi servizio, e spettano in ogni altra ipotesi al capo del primo ufficio cui l'ufficiale giudiziario e' stato destinato in applicazione.

Art. 151

1. Entro il quindici febbraio il pretore trasmette al presidente del tribunale un elenco nominativo degli ufficiali giudiziari con l'indicazione dei proventi riscossi e della eventuale indennita' integrativa percepiti nell'anno. In base agli elenchi ricevuti il presidente del tribunale fa compilare un elenco nominativo riassuntivo degli ufficiali giudiziari del circondario, e lo trasmette al presidente della Corte di appello, il quale, a sua volta, fa compilare un analogo stato riassuntivo degli ufficiali giudiziari del distretto, e lo invia al Ministero entro il 15 marzo.

Sezione V. Aggiunta di famiglia, assegno personale di sede e gratificazione annuale

Art. 152

1. Agli ufficiali giudiziari sono concessi le quote di aggiunta di famiglia e l'assegno personale di sede nei limiti, con le norme e condizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

2. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 153

1. Nel caso previsto dall'art. 148, agli ufficiali giudiziari e' corrisposto, alla fine di ciascun anno, a carico dello Stato ed a titolo di gratificazione, un assegno pari all'importo del trattamento economico mensile garantito ai sensi del suddetto articolo.8

2. Qualora, invece, i proventi eccedano annualmente il trattamento minimo garantito ma non raggiungano anche l'importo della gratificazione annuale, e' corrisposta la differenza allo stesso titolo.8

Capo IV. Disposizioni tributarie

Art. 154

1. Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del 10 per cento sui diritti ... per gli atti o per le
commissioni da loro compiuti.

2. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sul diritto di protesto di
titoli di credito e sulle indennita' di trasferta, per gli atti compiuti dagli ufficiali giudiziari, in aggiunta all'eventuale
imposta di bollo dovuta per la quietanza.

3. La tassa del 10 per cento di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposta mediante applicazione, a cura degli ufficiali giudiziari, di marche da bollo del valore corrispondente, sull'originale degli atti notificati od eseguiti, con le modalita' stabilite per l'imposta di bollo dovuta per la quietanza. In caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dal testo unico sull'imposta di bollo.

4. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a
formazioni di originale, l'applicazione delle marche e' fatta
sulla matrice dell'apposito bollettario.

5. In relazione a particolari esigenze di servizio e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che il pagamento della tassa del 10
per cento sia effettuato direttamente all'ufficio del registro.

6. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota
Dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui
dovuta, e' punito con l'ammenda disciplinare.

Art. 155

1. Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennita' integrativa al netto del due per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale superi annualmente lo importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianita' di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo.11

Art. 155-bis

1. Il capo dell'ufficio, sulla base dei dati risultanti dallo stato relativo ai diritti di cui allo articolo 149, determina, la somma dovuta all'Erario sulla parte dei diritti eccedenti i limiti di cui all'articolo 155, tenuto conto dei diritti computati e delle tasse versate nei mesi precedenti e ne indica l'importo sullo stato suddetto.

2. L'importo della tassa dovuta deve essere versato a cura dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste dall'ufficiale giudiziario dirigente, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, all'Ufficio del registro, al quale deve essere trasmesso un esemplare dello stato dei proventi. Detto importo o gli estremi del versamento debbono essere annotati nel registro
di cui al terzo comma dell'articolo 149.

Art. 156

1. Entro il 15 marzo il cancelliere trasmette all'ufficio del registro i registri cronologici ed il bollettario per le chiamate di causa dell'anno precedente, depositati a norma dell'art. 121.

2. L'Ufficio del registro dopo gli opportuni accertamenti sulla esattezza delle annotazioni fatte e sulla regolarita' dei versamenti eseguiti nell'anno, liquida la somma spettante all'erario in base agli articoli precedenti.

3. Qualora l'ufficio del registro nel procedere alla liquidazione riconosca che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme minori di quelle dovute, lo invita a versare la differenza in un termine non minore di dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, che deve essere trasmesso per il tramite del capo dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' addetto. Nello stesso termine l'ufficiale giudiziario, mediante ricorso in doppio originale da depositare nella cancelleria, puo' fare opposizione, la quale sospende ogni ulteriore procedura di riscossione nei limiti delle somme in contestazione.

4. Trascorso detto termine, l'ufficio del registro procede alla riscossione delle somme per cui non vi sia stata opposizione, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 159.

5. Qualora, invece, risulti che l'ufficiale giudiziario abbia versato somme maggiori di quelle dovute, lo ufficio del registro liquida la differenza che deve essere rimborsata e, non oltre il mese di marzo, promuove da parte del capo dell'ufficio a cui l'ufficiale giudiziario e' addetto, il relativo ordine di pagamento, salva allo stesso ufficiale giudiziario la facolta' di ricorrere, non oltre il mese di aprile con le stesse forme innanzi indicate, nel caso che il pagamento non sia disposto ovvero sia disposto in misura inferiore a quella da lui pretesa.

6. Le contestazioni che possono sorgere tra l'ufficio del registro e l'ufficiale giudiziario sono decise con decreto, senza formalita' di procedura e sentito il pubblico ministero, dal presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla pretura o all'ufficio unico del tribunale, ovvero da un magistrato delegato dal presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico della Corte.

7. Possono essere sentite anche le parti interessate.

8. A cura del cancelliere un esemplare del ricorso come sopra depositato e' trasmesso all'ufficio del registro, e l'altro al magistrato competente a decidere sulla contestazione.

9. La decisione e' comunicata all'ufficiale giudiziario per il tramite del capo dell'ufficio al quale lo stesso e' addetto, nonche' all'ufficio del registro e, nel caso di rigetto dell'opposizione di cui al terzo comma, deve contenere l'assegnazione di un nuovo termine per il pagamento. Nel caso di accoglimento del ricorso preveduto dal quarto comma, nella relativa decisione e' contenuto l'ordine di pagamento di quanto spetta all'ufficiale giudiziario.

10. Eseguiti gli atti di sua competenza, l'ufficio del registro appone sui registri il suo visto, con le eventuali osservazioni, e provvede alla restituzione dei registri stessi alla cancelleria, dove rimangono depositati.

Art. 157

1. Agli effetti delle disposizioni dell'art. 156, in caso di trasferimento dell'unico ufficiale giudiziario, questi, adempiute le formalita' stabilite dal quarto comma dell'art. 118 e dal primo comma dell'art. 120, prima di lasciare l'ufficio, deve depositare nella cancelleria i registri, il bollettario ed il repertorio in uso. Deve contestualmente depositare in duplice esemplare il prospetto riassuntivo prescritto dal secondo comma dell'art. 155 concernente le iscrizioni eseguite.

2. Un esemplare del suddetto prospetto e' trasmesso, a cura del cancelliere e senza ritardo, alla cancelleria dell'ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' stato trasferito.

3. Ogni ulteriore attribuzione sia in ordine alla determinazione mensile dei versamenti, sia riguardo alla liquidazione annuale, spetta agli organi competenti della nuova sede.

4. In caso di cessazione dal servizio per morte, collocamento a riposo, destituzione o dispensa, la liquidazione definitiva e' effettuata nel mese successivo a quello in cui si e' verificata la cessazione.

Art. 158

1. Quando l'ufficiale giudiziario presti contemporaneo servizio in piu' uffici, per stabilire l'ammontare della tassa dovuta all'Erario ai sensi dell'articolo 155, si calcolano cumulativamente tutti i diritti percepiti in ciascun ufficio.

2. Nel caso innanzi preveduto si ha riguardo, per la competenza in ordine alla determinazione mensile del versamento ed alla liquidazione annuale, all'ufficio dove l'ufficiale giudiziario e' addetto in pianta.

3. In ogni altro caso di contemporanea prestazione di servizio la competenza e' determinata dal primo ufficio al quale l'ufficiale giudiziario e' stato applicato.

Art. 159

1. Se l'ufficiale giudiziario, nei termini stabiliti dall'articolo 155, non esegue il versamento delle somme dovute, l'Ufficio del registro provvede alla esazione con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro.

2. Trascorso il termine stabilito nella ingiunzione senza che sia stato eseguito il pagamento, l'ufficio del registro ne da' comunicazione al presidente della Corte di appello, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto alla Corte medesima, o al presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario addetto al tribunale o ad una pretura del circondario. L'ufficiale giudiziario e' sospeso dalle funzioni con decreto, non soggetto ad impugnazione, emesso dai predetti magistrati, sentito il pubblico ministero; qualora esegua il pagamento il decreto e' revocato, salva l'azione disciplinare.

3. Tale sospensione produce gli effetti indicati nel primo comma dell'art. 63 e non esclude la esecuzione di qualsiasi altro provvedimento di sospensione disciplinare a carico dell'ufficiale giudiziario; ma detta esecuzione, quando non sia stata ancora iniziata, e' rinviata, e, se gia' iniziata, e' sospesa fino a che non sia stata revocata la sospensione inflitta per il mancato pagamento.

4. Decorsi tre mesi dalla dichiarazione della sospensione senza che questa sia stata revocata, l'ufficiale giudiziario, su proposta del presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la stessa Corte, puo' essere dispensato dal servizio con decreto ministeriale, esclusa qualsiasi formalita' di procedura.

5. La dispensa non puo' pronunciarsi qualora sia in corso un procedimento disciplinare, finche' questo non sia esaurito.

6. L'ufficiale giudiziario dispensato ai sensi del quarto comma del presente articolo deve essere riammesso in servizio qualora abbia effettuato il pagamento la cui mancanza dette luogo alla sospensione, e cio' senza pregiudizio dell'azione disciplinare.

Titolo terzo. Stato giuridico servizi e trattamento economico degli aiutanti ufficiali giudiziari

Capo I. Stato giuridico

Art. 160

1. Per il concorso ai posti di aiutante ufficiale giudiziario si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 3, 4, 5, nonche' quelle di cui agli articoli dal 7 al 19; al titolo di studio indicato al secondo comma dell'articolo 4 e' sostituito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equivalente.

2. L'esame di concorso consta:

  1. 1) di due prove scritte che hanno luogo in distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

    1. a) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

    2. b) nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

  2. 2) di una prova orale su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale e la legislazione cambiaria, nonche' sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti.

3. Gli aspiranti debbono, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

4. La votazione complessiva e' stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, dei voti riportati nella prova pratica ed in quella orale.

Art. 160-bis

1. Nella misura del cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'eta', con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purche' nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di "ottimo".

2. L'anzianita' di servizio di cui al comma precedente e' ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

3. I vincitori del concorso vengono assegnati, senza obbligo di tirocinio, agli uffici unici di tribunale o di pretura. Ad essi, se in possesso di retribuzione garantita superiore a quella spettante nella nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio di carriera.