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Sez. 1, Sentenza n. 112 del 04/01/1995 (Rv. 489539 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Avviso di accertamento - Notifica - Omissione - Iscrizione a ruolo del tributo e notifica al contribuente della cartella esattoriale - Azione giudiziaria - Proposizione immediata - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489539-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ove l'ente impositore (nella specie la Provincia) abbia iscritto a ruolo il tributo e fatto notificare al contribuente la cartella esattoriale senza aver fatto precedere la fase di riscossione del tributo stesso dalla prescritta notifica dell'avviso di accertamento, il contribuente non può esperire i rimedi amministrativi previsti dall'art. 20 comma primo e quarto del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 638, ed è legittimato a proporre immediatamente l'azione giudiziaria di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, con la conseguenza che la proponibilità di detta azione non è subordinata all'espletamento dei rimedi amministrativi.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 20/03/1865 num. 2248 all. E CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)