Sez. L, Sentenza n. 8124 del 03/07/1992 (Rv. 478005 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Ammissione - Limiti | Principio di concentrazione degli atti - Portata - Disciplina ex art. 244, terzo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Limiti - Poteri istruttori del giudice in funzione sostitutiva - Inammissibilità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Ammissione - Limiti
In relazione al principio di concentrazione degli atti che informa il rito del lavoro, per il quale l'art. 420 cod. proc. civ. stabilisce le attività istruttorie e decisorie cui ciascuna udienza deve essere destinata, vietando le udienze di mero rinvio, la disposizione dell'art. 244, terzo comma, cod. proc. civ. - che consente alla parte di ottenere dal giudice un termine per provvedere all'indicazione dei testimoni da esaminare sui fatti già articolati - non può trovare applicazione, non essendo consentito un rinvio della causa per l'indicazione dei testimoni, salva la ricorrenza dei presupposti per la fissazione di altra udienza ai sensi del sesto comma dell'art. 420 cit., norma che garantisce il diritto di difesa di ciascuna delle parti circa l'ammissione della prova per la prima volta dedotta dall'altra all'udienza di discussione; a tali regole non derogano le norme in tema di esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui agli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., che non attribuiscono al giudice alcuna funzione sostitutiva delle parti in ordine all'adempimento dell'onere della prova e alle modalità di deduzione della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 414, Cod. Civ. art. 420, Cod. Civ. art. 421, Cod. Civ. art. 437
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)