Sez. 3, Sentenza n. 1862 del 12/07/1962 (Rv. 252932 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE - MODIFICA DEI FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DEL TITOLO DELLA DOMANDA - PRECLUSIONE - MODIFICA DEI FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO.*
Non ogni mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda tale da renderla improponibile, come domanda nuova, nel giudizio di appello; tale effetto si determina quando la diversa causa petendi dedotta in appello, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, importi i mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale della Azione ed i termini della controversia si da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (V 35/62, 720/61, 50/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)