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Sez. L, Sentenza n. 10841 del 08/06/2004 (Rv. 573438 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Crediti relativi a previdenza e assistenza obbligatorie - Ritardato adempimento - Interessi e rivalutazione monetaria - Disciplina prevista dall'art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991 - Applicabilità ai crediti maturati entro il 31 dicembre 1991 - Esclusione - Protrazione del ritardo oltre tale termine - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573438-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

Ai crediti previdenziali e assistenziali maturati anteriormente al 1 gennaio 1992 non si applica la norma di cui all'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del credito, atteso che la norma richiamata, eliminando l'indicizzazione dei crediti in questione, ha modificato un carattere peculiare dei medesimi, quale risultava per effetto delle sentenze n. 155 del 1991 e n. 196 del 1993 della Corte Costituzionale, cosicché deve ritenersi che la nuova disciplina non si applichi in caso di mora relativa a ratei maturati entro la data del 31 dicembre 1991, ancorché la mora stessa si protragga oltre tale data.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)