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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quinta sezione) del 29 gennaio 1985, causa 147/83

Decisione
decisa il 1985-01-29
ECLI
ECLI:EU:C:1985:26

Epigrafe

Sentenza della Corte (quinta sezione) 29 gennaio 1985 Nella causa 147/83, Münchener Import-Weinkellerei Herold Binderer GmbH, Lerchenstraße 66, D-8000 Monaco di Baviera 50, con gli avvocati Walter Neumann, H. Dieter Steichele, Bernd G. Maier, Schubertstraße 1, D-8000 Monaco di Baviera 2, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Peter Karpenstein, in qualità di agente, convenuta, e Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. Joachim Sedemund, Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il cancelliere dell'ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile-Reuter, Lussemburgo, interveniente, causa avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 1, n. 3, lett. g), del regolamento della Commissione 6 maggio 1983, n. 1224, « recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 297/81, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve » (GU L 134, pag. 1), nella parte in cui vieta l'uso dei termini « spätgelesen » e « ausgelesen » nella traduzione di indicazioni relative ad una qualità superiore di vini; in subordine, il risarcimento, a favore della ricorrente, dei danni da essa subiti per il fatto che detto regolamento le vieta di usare in futuro i termini « spätgelesen » e « ausgelesen », LA CORTE (quinta sezione), composta dai signori O. Due, presidente di sezione, C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliét, giudici, avvocato generale : P. VerLoren van Themaat cancelliere: D. Louterman, amministratore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(omissis)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto pervenuto in cancelleria il 19 luglio 1983, la ditta Münchener Import-Weinkellerei Herold Binderer GmbH, con sede in Monaco di Baviera, Repubblica federale di Germania, ha proposto a questa Corte un ricorso inteso : a far annullare, a norma dell'art. 173 del trattato CEE, l'art. 1, n. 3, lett. g), del regolamento della Commissione 6 maggio 1983, n. 1224, « recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 997/81, recante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve » (GU L 134, pag. 1), nella parte in cui tale disposizione vieta di usare i termini « spätgelesen » e « ausgelesen » nella traduzione di indicazioni relative ad una qualità superiore di vini; in subordine, a norma dell'art. 215 del trattato, far dichiarare l'obbligo di risarcimento che incombe alla Comunità in ragione dei danni derivanti alla ricorrente dal fatto che la suddetta disposizione le vieta di usare in futuro i termini « spätgelesen » e « ausgelesen ».
punto 2
La ricorrente, che ha sede a Monaco di Baviera, importa e distribuisce nella Repubblica federale di Germania vini provenienti da altri Stati membri e da paesi terzi. Essa è specializzata soprattutto nell'importazione di vini dall'Ungheria e dalla Iugoslavia, paesi in cui vengono tradizionalmente prodotti vini designati con diciture che potrebbero essere tradotte in tedesco con le espressioni « Spätlese » (uve tardive) e « Auslese » (uve selezionate) e che si avvicinano in una certa misura — è questa una delle questioni controverse — ai vini prodotti nella Repubblica federale di Germania e designati con le diciture suddette.
punto 3
L'art. 30, n. 7, del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 355, « che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve » (GU L 54, pag. 99), stabilisce che: « Per la designazione dei prodotti importati le indicazioni sull'etichettatura di cui agli artt. 27, 28 e 29 sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, l'indicazione : ... delle menzioni di cui all'art. 28, paragrafo 2, lettera e), relative ad una qualità superiore, ... ... ... è fatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo d'origine. Tali indicazioni possono inoltre essere fatte in una lingua ufficiale della Comunità. L'uso di talune menzioni risultanti dalla traduzione delle indicazioni di cui al secondo comma può essere disciplinato da modalità di applicazione ». L'art. 43 dello stesso regolamento precisa che la designazione e la presentazione dei vini non devono creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto.
punto 4
A norma dell'art. 2, n. 4, 2o comma, del regolamento della Commissione 26 marzo 1981, n. 997, « recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve » (GU L 106, pag. 1), che è una delle norme di attuazione dell'art. 30, n. 7, del suddetto regolamento n. 355/79, « se un'indicazione relativa ad una qualità superiore ... deve essere tradotta in, lingua tedesca per figurare nell'etichettatura di un vino importato, non può essere impiegato alcuno dei termini seguenti: ... “ Spätlese ”, “ Auslese ” ... ».
punto 5
Dopo l'emanazione di questo regolamento, la ricorrente comunicava alle competenti autorità federali ed alla Commissione la propria intenzione di utilizzare, per rispettare il nuovo regolamento e, nel contempo, tradurre il più fedelmente possibile le corrispondenti diciture ungheresi, gli aggettivi riferentesi alle nozioni di « Spätlese » e « Auslese », e cioè « spätgelesen » e, rispettivamente, « ausgelesen ». Questa intenzione veniva approvata fra l'altro dalla Commissione, in una lettera del 14 agosto 1981. La ricorrente decideva quindi, basandosi — a suo dire — su questo elemento, di importare e di distribuire con tale designazione, nella Repubblica federale di Germania, vini provenienti dall'Ungheria e dalla Iugoslavia.
punto 6
Successivamente, veniva emanato il suddetto regolamento della Commissione 6 maggio 1983, n. 1224, il cui art. 1, n. 3, lett. g), dispone che « se un'indicazione relativa ad una qualità superiore ... dev'essere tradotta in lingua tedesca per figurare nell'etichettatura di un vino importato, non può essere impiegato alcuno dei termini seguenti: ... “ Spätlese ”, “Auslese ”, ..., nonché “ spätgelesen ” e “ ausgelesen ” ».
punto 7
II divieto di usare queste forme aggettivali è motivato come segue nel quinto punto del preambolo del regolamento n. 1224/83: «... per evitare che il consumatore venga indotto in errore circa il livello superiore di qualità indicato per alcuni vini importati nella Comunità, soggetti a requisiti meno restrittivi in materia di etichettatura, senza peraltro creare una discriminazione nella designazione di tali vini rispetto ai vini di origine comunitaria, occorre prendere in considerazione le particolari condizioni climatiche nelle quali i vini importati sono stati ottenuti ed escludere conseguentemente la possibilità di indicare sull'etichetta di tali vini importati i termini “ spätgelesen ” e “ ausgelesen ”, anche se detti termini risultano dalla traduzione di termini conformi alle disposizioni del paese terzo d'origine ».
punto 8
II presente ricorso è diretto contro l'art. 1, n. 3, del regolamentò n. 1224/83. Esso contiene una domanda di annullamento della disposizione controversa ed una domanda intesa a far dichiarare la responsabilità della Comunità quanto al danno assertivamente subito dalla ricorrente per il fatto che le è vietato di usare, in futuro, i termini « spätgelesen » e « ausgelesen ».

SENTENZA › Sulla domanda di annullamento

punto 9
La Commissione e il governo della Repubblica federale di Germania, interveniente, eccepiscono l'irricevibilità di questa domanda, poiché la disposizione impugnata del regolamento n. 1224/83 non riguarda né direttamente né individualmente la ricorrente.
punto 10
La ricorrente, invece, sostiene che la sua domanda di annullamento è ricevibile, in quanto la controversa disposizione del regolamento n. 1224/83 può riguardare soltanto le possibilità di etichettatura di vini provenienti dall'Ungheria e dalla Iugoslavia e destinati esclusivamente allo smercio sul mercato della Repubblica federale di Germania. Soltanto la ricorrente e altre due imprese hanno importato e distribuito vini del genere nella Repubblica federale di Germania. Data la prassi dei paesi a commercio di Stato, che consiste nello stipulare contratti di fornitura a lungo termine con importatori esclusivi nei paesi d'importazione, dette imprese sono specializzate, nel senso che ciascuna importa vini esattamente determinati. Infine, i lavori preparatori per l'emanazione della norma controversa provano che questa riguarda, in realtà, la sola ricorrente.
punto 11
L'art. 173, 2o comma, del trattato subordina la ricevibilità di un ricorso per annullamento proposto da un privato alla condizione che l'atto impugnato, anche se adottato sotto forma di regolamento, costituisca in realtà una decisione che riguarda il ricorrente direttamente e individualmente. Tale disposizione ha, in particolare, lo scopo di evitare che, mediante la semplice scelta della forma del regolamento, le istituzioni comunitarie possano escludere il ricorso di un privato contro una decisione che lo riguardi direttamente e individualmente, e di precisare così che la scelta della forma non può cambiare la natura di un atto.
punto 12
Com'è stato affermato dalla Corte nella sentenza 6 ottobre 1982 (causa 307/81, Alusuisse Italia/Consiglio, Race. pag. 3463), un ricorso proposto da un privato non è tuttavia ricevibile qualora sia diretto contro un regolamento di portata generale ai sensi dell'art. 189, 2o comma, del trattato. Il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione dev'essere ricercato, in base ad una giurisprudenza consolidata della Corte, nella portata generale o no dell'atto di cui trattasi. Bisogna dunque valutare la natura dell'atto impugnato ed in particolare gli effetti giuridici che esso mira a produrre o produce effettivamente.
punto 13
In proposito si deve constatare che l'impugnata disposizione del regolamento controverso stabilisce il divieto di usare determinate traduzioni, per tutti gli operatori economici che importano o importeranno in futuro vini del genere dai paesi terzi nella Comunità. Questa norma ha quindi, nei confronti degli importatori, portata generale ai sensi dell'art. 189, 2o comma, del trattato, in quanto si applica a situazioni obiettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone designate in modo generale e astratto. D'altra parte, come è stato già affermato dalla Corte, la natura di regolamento di un atto non è messa in forse dalla possibilità di determinare il numero e addirittura l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un determinato momento.
punto 14
Infine, come è stato già dichiarato dalla Corte, la distinzione tra regolamento e decisione può essere basata solo sulla natura dell'atto stesso e sugli effetti giuridici che esso produce, non già sulle modalità della sua adozione.
punto 15
Da quanto precede risulta che la controversa disposizione del regolamento n. 1224/83 non riguarda individualmente la ricorrente; stando così le cose, la ricorrente non può impugnarla in forza dell'art. 173, 2o comma, del trattato. La domanda di annullamento dev'essere quindi dichiarata irricevibile.

SENTENZA › Sulla domanda formulata in subordine ed intesa a far dichiarare l'obbligo di risarcimento a carico della Comunità

punto 16
La ricorrente sostiene che, anche qualora la Corte non intendesse annullare la disposizione impugnata, resta tuttavia il fatto che tale disposizione la danneggia gravemente « nell'organizzazione e nell'esercizio della sua attività professionale ». È infatti in considerazione del parere favorevole espresso dalla Commissione il 14 agosto 1981 quanto all'uso delle diciture « spätgelesen » e « ausgelesen » ch'essa è stata indotta ad assumere rilevanti impegni finanziari per l'importazione e la distribuzione, nella Repubblica federale di Germania, di vini provenienti dall'Ungheria e dalla Iugoslavia. La Comunità è quindi tenuta a riparare il relativo danno. Trovandosi nell'impossibilità di valutare esattamente l'entità del danno, la ricorrente sostiene di avere un sufficiente interesse giuridico a che la Corte dichiari fin d'ora che la Comunità è tenuta al risarcimento.
punto 17
La Commissione e la Repubblica federale di Germania eccepiscono anzitutto l'irricevibilità di questa domanda, in ragione del carattere puramente eventuale del danno allegato, nonché del fatto che la ricorrente non ha provato l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento della Commissione e l'andamento delle sue possibilità d'importazione.
punto 18
Inoltre, la Commissione e la Repubblica federale di Germania fanno valere che questa domanda è, in ogni caso, infondata, poiché nella fattispecie non si è avuta alcuna violazione sufficientemente grave di una norma superiore posta a tutela dei singoli. La nota della Commissione in data 14 agosto 1981 aveva avuto unicamente lo scopo e l'effetto di chiarire la situazione giuridica in un determinato momento e la ricorrente non può vantare alcun diritto al mantenimento di detta situazione. Infine, il regolamento n. 1224/83 ha stabilito disposizioni transitorie molto liberali, per l'appunto allo scopo di evitare che gli interessati subissero un eccessivo pregiudizio.
punto 19
Come è già stato più volte affermato dalla Corte (sentenza 2 giugno 1976, cause 56-60/74, Kampffmeyer e altri/Commissione e Consiglio, Race. pag. 711; sentenza 2 marzo 1977, causa 44/76, Eier-Kontor/Consiglio e Commissione, Race, pag. 393), l'art. 215 del trattato non vieta di adire la Corte per far dichiarare la responsabilità della Comunità, anche se l'entità del danno non è ancora esattamente determinabile, a condizione, tuttavia, che si tratti di danni imminenti e prevedibili con una certa sicurezza.
punto 20
Nella fattispecie si deve constatare che le suddette condizioni non sono soddisfatte. Le considerazioni della ricorrente quanto al danno assertivamente subito sono infatti dubitative e imprecise. Ad esempio, nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente si è limitata a chiedere che « le Comunità le risarciscano il danno che forse deriverà in avvenire » dal divieto di usare le traduzioni di cui trattasi, ed ha sostenuto che il danno « sembra possibile ». Neppure i quesiti formulati in proposito dalla Corte durante la trattazione orale hanno consentito di constatare che il danno allegato sia imminente e prevedibile con sufficiente certezza.
punto 21
Pertanto, la domanda relativa alla dichiarazione della responsabilità delle Comunità dev'essere anch'essa respinta, senza che sia necessario precisare se essa sia irricevibile o infondata nel merito.
punto 22
Da quanto precede risulta che il ricorso dev'essere respinto in ogni sua parte.

SENTENZA › Sulle spese

punto 23
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente; le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quinta sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Le spese sono poste a carico della ricorrente.

Firme

Due Kakouris Everling Galmot Joliét Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 29 gennaio 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente della quinta sezione O. Due

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