Sez. 3, Sentenza n. 5103 del 26/05/1999 (Rv. 526680 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Specifica indicazione da parte del ricorrente dei canoni ermeneutici violati - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE
In tema di interpretazione della volontà negoziale, la parte che denunci in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, di detta volontà è tenuta ad indicare quali canoni o criteri siano stati violati. In mancanza l'individuazione della volontà contrattuale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica e obiettiva, si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione sono diverse da quelle della parte, bensì allorché esse siano insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)