Sez. 1, Sentenza n. 382 del 15/02/1967 (Rv. 326285 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO - DI UN CONTRATTO COSTITUTIVO DI SERVITU PREDIALE - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - INTERPRETAZIONE DEL DOCUMENTO - DI UN CONTRATTO COSTITUTIVO DI SERVITU PREDIALE - AMMISSIBILITA.*
La prova testimoniale, diretta a chiarire od a rendere possibile una piu esatta interpretazione dell'atto scritto dal quale risulta la Costituzione di una servitu, e ammissibile. (nella specie, i giudici di merito avevano ammesso la prova per testi per acclarare la portata di un atto di compravendita di un immobile e del progetto di ricostruzione dello stesso, sottoscritto dalle parti, Atti nei quali sarebbe stato manifestato il consenso alla Costituzione di una servitu di passaggio su porzione di fondo rimasto in proprieta del venditore).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)