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Sez. 6, Sentenza n. 5065 del 10/12/2013 Ud. (dep. 31/01/2014) Rv. 258772 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Diritto di difesa e accuse astrattamente calunniose - Rapporto funzionale - Reato - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258772-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di calunnia, deve escludersi la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato quando sia verificabile in concreto la presenza di un rapporto funzionale tra le affermazioni dell'agente, astrattamente calunniose, e la confutazione delle accuse rivoltegli. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione impugnata con riferimento ad accuse mosse da un indagato al magistrato del pubblico ministero e agli ufficiali di polizia giudiziaria che procedevano nei suoi confronti per altri reati mediante una memoria depositata nel corso dell'interrogatorio reso davanti al medesimo requirente nell'immediatezza dell'accertamento e all'unico fine di ribadire la propria innocenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)