Sez. 3, Sentenza n. 1146 del 19/05/1962 (Rv. 251890 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RIDUZIONE DEL PREZZO - CONCORSO ELETTIVO - IRREVOCABILITA DELLA SCELTA - INAPPLICABILITA ALLE ECCEZIONI.*
VENDITA - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RIDUZIONE DEL PREZZO - CONCORSO ELETTIVO - IRREVOCABILITA DELLA SCELTA - INAPPLICABILITA ALLE ECCEZIONI.*
In tema di vizi della cosa venduta, l'Azione redibitoria e l'Azione estimatoria (o quanti minoris), essendo incompatibili fra loro, in quanto l'una mira alla risoluzione e l'altra alla manutenzione del contratto, sia pure condizionatamente a una riduzione del prezzo, rapportata alla minore utilita della cosa, importano, non gia un cumulo di azioni, il quale suppone che le azioni sperimentate insieme siano autonome, bensi un concorso elettivo di azioni, il quale suppone che le azioni concorrenti spettino alla stessa persona per la difesa del medesimo diritto, in maniera che l'Esercizio dell'una impedisca in tutto o in parte l'Esercizio dell'altra, donde l'irrevocabilita della scelta la quale normalmente e fatta con la domanda giudiziale. L'istituto del concorso elettivo riguarda le azioni, e non le eccezioni le quali, operando piu direttamente nella sfera processuale, ben possono essere fatte valere dal convenuto tutte insieme. (V 2757/60, 129/60, 1685/56, 2011/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)