Sez. L, Ordinanza n. 11174 del 25/04/2026 (Rv. 678733-01)
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE | Somministrazione gratuita dei farmaci - Art. 3, comma 2, del d.l. n. 23 del 1998, conv. con modif. con l. n. 94 del 1998 - Impiego del farmaco con modalità diversa da quella autorizzata - Condizioni - Sperimentazione pregressa con esiti noti e apparsi su riviste scientifiche accreditate in campo internazionale - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IN GENERE
Ai fini della somministrazione gratuita di farmaci, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 23 del 1998, conv. con modif. con l. n. 94 del 1998, ove la prescrizione del medico preveda l'impiego di un medicinale per una indicazione o modalità di somministrazione diversa da quella autorizzata, secondo i parametri posti dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 536 del 1996, conv. dalla l. n. 648 del 1996 - che richiama l'elenco dei farmaci predisposto ed aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco -, occorre che tale diverso utilizzo sia già noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale era stata rigettata la domanda di erogazione gratuita di un farmaco, prescritto dal medico con modalità di somministrazione - per via endovenosa - non contemplata tra quelle autorizzate, mancando, all'epoca della prescrizione, studi scientifici accreditati a livello internazionale per essere il paziente il primo soggetto della sperimentazione).
Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 32, Decreto Legge 17/02/1998 num. 23 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 08/04/1998 num. 94 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/1996 num. 536 art. 1 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)