Sez. L, Sentenza n. 1971 del 14/03/1985 (Rv. 439880 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI RETRIBUTIVE - COMPUTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI - RIFERIMENTO ALLO IMPORTO LORDO E NON AL NETTO DELLE DETRAZIONI PER OBBLIGHI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORIETĂ€.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO AL PAGAMENTO DI PRESTAZIONI RETRIBUTIVE - COMPUTO DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI - RIFERIMENTO ALLO IMPORTO LORDO E NON AL NETTO DELLE DETRAZIONI PER OBBLIGHI PREVIDENZIALI - OBBLIGATORIETĂ€.*
Nel condannare il datore di lavoro al pagamento di prestazioni retributive in favore del lavoratore il giudice - in assenza di un'espressa disposizione di legge che imponga il computo preventivo delle ritenute che dovranno essere operate in occasione del pagamento - deve disporre il computo della rivalutazione monetaria ed interessi legali sull'importo lordo del credito stesso, e non invece al netto delle eventuali detrazioni da operare per effetto degli obblighi previdenziali, ritenute queste che attengono alla successiva fase dell'adempimento. (V 875/84, mass n 433074; (V 3912/82, mass n 421854; (V 5228/81, mass n 415999; (contra 6507/81, mass n 417356).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 19, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)