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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 5 marzo 1980, causa 38/79

Decisione
decisa il 1980-03-05
ECLI
ECLI:EU:C:1980:67

Epigrafe

Nel procedimento 38/79, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo nella causa dinanzi ad esso pendente fra Firma Butter- und Eier-Zentrale-Nordmark e.G., Amburgo, e Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) Hamburg-Jonas, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, che stabilisce modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37), LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici; avvocato generale: F. Capotorti; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

punto 1
La domanda pregiudiziale del Finanzgericht di Amburgo è intesa a stabilire se l'eccezione relativa alla distruzione della merce durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, contemplata dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75 concernente le restituzioni all'esportazione — eccezione che, con sentenza della Corte 11 luglio 1978 (causa 6/78, Union française des céréales c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas; Race, pag. 1675), è stata applicata per analogia agli importi compensativi adesione — possa essere del pari applicata agli importi compensativi monetari che sono dovuti in ragione dell'importazione in uno Stato membro, ma sono versati dallo Stato membro esportatore.
punto 2
L'importo compensativo monetario da versare in caso di esportazione da uno Stato membro la cui moneta si sia apprezzata oltre il limite di fluttuazione in uno Stato membro la cui moneta si sia deprezzata oltre detto limite è composto da due elementi: uno concesso dallo Stato esportatore quando la merce è esportata e l'altro versato dallo Stato importatore all'atto dell'importazione (art. 1, n. 1, del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri, GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1). L'art. 2 bis del regolamento n. 974/71, modificato dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112 (GU n. L 114 del 30. 4. 1973, pag. 4), precisa che: «Quando un prodotto esportato da uno Stato membro è stato importato in uno Stato membro che deve concedere un importo compensativo all'importazione, 10 Stato membro esportatore può, d'accordo con lo Stato membro importatore, versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore. In tal caso, nessun importo compensativo è concesso dallo Stato membro importatore per i prodotti provenienti dallo Stato membro in questione.» 11 Regno Unito e la Repubblica federale di Germania si sono avvalsi della facoltà contemplata da questo articolo. L'art. 11, n. 2, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, che stabilisce modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37), dispone che: «Il pagamento da parte dello Stato membro esportatore dell'importo compensativo monetario che dovrebbe essere concesso dallo Stato membro importatore è subordinato alla presentazione della prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali d'importazione e dell'avvenuta riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro importatore. ...»
punto 3
Le disposizioni corrispondenti, per quanto concerne il pagamento degli importi compensativi adesione, figurano nel regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, relativo a modalità d'applicazione del regime d'importi compensativi «adesione» (GU n. L 30 dell'1. 2. 1973, pag. 73). All'art. 5, n. 1, tale regolamento stabilisce che: «Il pagamento dell'importo compensativo è subordinato alla presentazione della prova che il prodotto per il quale sono state espletate le formalità doganali di esportazione ha lasciato il territorio geografico dello Stato membro nel quale tali formalità sono state espletate.» A norma del n. 2 dello stesso articolo, quando l'importo compensativo è corretto dell'incidenza dei dazi doganali oppure è superiore alla restituzione più bassa all'esportazione vigente il giorno in cui l'esportazione viene effettuata, il suo pagamento è inoltre «... subordinato alla prova dell'espletamento delle formalità d'importazione e della riscossione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente esigibili nello Stato membro di destinazione...»
punto 4
Per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, l'art. 6, n. 1, del regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1), dispone quanto segue: «il pagamento della restituzione è subordinato, oltre alla condizione che il prodotto abbia lasciato il territorio geografico della Comunità, alla condizione che esso — salvo distruzione durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore — sia stato importato in un paese terzo, ed eventualmente in un paese terzo determinato...» In base all'art. 11, n. 1, dello stesso regolamento, «in caso di differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione, il pagamento della restituzione per le esportazioni verso i paesi terzi è subordinato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, alla condizione che il prodotto sia stato importato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione.»
punto 5
Nella sentenza pronunziata l'11 luglio 1978 nell'ambito della causa 6/78, Union française des céréales, la Corte, applicando per analogia l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75, ha dichiarato: «L'art. 5, n. 2, del regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la merce esportata da uno degli Stati membri originari in un nuovo Stato membro sia andata distrutta durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, l'esportatore ha diritto agli stessi importi compensativi che gli sarebbero spettati se la merce fosse giunta a destinazione e le formalità d'importazione fossero state ivi espletate.»
punto 6
All'inizio del novembre 1977 la ditta Butter- und Eier-Zentrale Nordmark e.G., attrice nella causa principale, vendeva 18160 kg di burro ad un'impresa britannica. Il prezzo di vendita, calcolato in base ai prezzi d'acquisto sul mercato interno, dedotti l'importo compensativo adesione per il Regno Unito, l'importo compensativo monetario per la Germania e quello per il Regno Unito, veniva pattuito cif Manchester. La merce veniva imbarcata sulla nave «Hero», il 10 novembre 1977, nel porto danese di Esbjerg. Il 13 novembre 1977 la nave colava a picco a nordovest dell'Helgoland. La compagnia assicuratrice rimborsava il prezzo cif della merce. L'attrice percepiva dalle autorità doganali tedesche DM 14617,63 come importo compensativo adesione per il Regno Unito e DM 10734,38 quale importo compensativo monetano per la Repubblica federale di Germania, in relazione all'esportazione della merce. Lo Hauptzollamt di Ambur-go-Jonas, convenuto nella causa principale, si rifiutava però di versare l'importo compensativo monetario per l'importazione nel Regno Unito, pari a complessivi DM 27 307,56.
punto 7
L'attrice impugnava il provvedimento di rifiuto dinanzi al Finanzgericht di Amburgo. Essa sosteneva, in particolare, che, conformemente al principio sancito dalla Corte nella sentenza 11 luglio 1978, già menzionata, l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75 va applicato per analogia nel caso di specie. Esiste inoltre nel diritto comunitario il principio generale della forza maggiore in base al quale l'attrice è dispensata dal fornire la prova dell'importazione. L'attrice, qualora fosse tenuta ad assicurare il rischio del mancato pagamento dell'importo compensativo monetario all'importazione, verrebbe a trovarsi in una situazione di svantaggio, sotto il profilo concorrenziale, rispetto ai venditori degli Stati la cui moneta si è apprezzata oltre il margine di fluttuazione. Il convenuto ribatteva che in diritto comunitario non esiste il principio generale della forza maggiore con le conseguenze descritte dall'attrice. Questa non ha dimostrato di essere svantaggiata, non percependo il conguaglio monetario, rispetto agli esportatori francesi. Se in Germania viene versato per un dato prodotto l'importo compensativo monetario all'esportazione e se tale importo viene riscosso in Francia per un prodotto analogo, entrambi i prodotti vengono a trovarsi, una volta esportati, allo stesso livello monetario. L'applicazione per analogia dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75 non è possibile poiché le situazioni sono diverse. L'importo compensativo monetario all'importazione viene concesso dallo Stato esportatore solo per motivi tecnico-amministrativi e presuppone l'effettuazione dell'importazione. L'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75, esigendo la prova dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione non mira, a differenza del regolamento n. 192/75, ad evitare abusi.
punto 8
Con ordinanza 20 febbraio 1979, il Finanzgericht ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, in conformità all'art. 177 del Trattato CEE, la seguente questione: «Se l'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, per analogia con l'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, vada interpretato nel senso che l'esportatore, qualora la merce esportata da uno Stato membro sia andata perduta, per causa di forza maggiore, durante il trasporto, nell'ipotesi in cui per quel prodotto venga corrisposto un importo compensativo monetario da parte dello Stato esportatore in luogo dello Stato importatore, a norma dell'art. 2 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, ha diritto al versamento dell'importo compensativo da parte dello Stato esportatore per un importo pari a quello che avrebbe potuto pretendere se la merce fosse arrivata al porto di destinazione e quivi fosse stata regolarmente sdoganata.»
punto 9
Dall'ordinanza di rinvio risulta che il Finanzgericht ritiene che la lettera stessa delle disposizioni citate deponga a favore del punto di vista del convenuto. D'altronde, le sovvenzioni all'esportazione e all'importazione costituiscono, nonostante la loro separazione sotto l'aspetto tecnico-giuridico, un provvedimento unitario inteso a permettere che gli scambi di prodotti agricoli nella Comunità si svolgano senza deviazioni di traffico. Il Finanzgericht considera pertanto illogico che, qualora la merce vada perduta durante il trasporto per causa di forza maggiore, si versi l'importo compensativo monetario all'esportazione e non quello all'importazione. A suo avviso, il regolamento n. 1380/75, alla luce del principio di uguaglianza, presenta una lacuna che va colmata applicando per analogia l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75. L'attribuzione della restituzione all'esportazione, del conguaglio monetario negli scambi con i paesi terzi e dell'importo compensativo adesione, anche in caso di perdita della merce per causa di forza maggiore, si fonda sull'idea della parità concorrenziale. L'esportatore, se non fosse certo di percepire dette sovvenzioni all'esportazione, dovrebbe assicurarsi contro il loro mancato versamento in caso di perdita della merce per causa di forza maggiore e risulterebbe svantaggiato rispetto ai concorrenti dei paesi terzi, che devono assicurare solo il valore della merce corrispondente ai prezzi praticati in tali paesi. Non diversa è la situazione dell'operatore che esporta merce da uno Stato membro in cui vengono praticati prezzi elevati in uno Stato membro in cui i prezzi sono inferiori. Aggiungasi che l'istituzione, da parte del regolamento n. 974/71, del conguaglio monetario negli scambi fra gli Stati membri aveva per l'appunto la funzione di consentire il commercio dei prodotti agricoli, senza deviazioni di traffico, nonostante il diverso livello dei prezzi. Per questo motivo, sempre secondo il Finanzgericht, una disciplina contrastante con questo scopo sarebbe incompatibile con detto sistema.
punto 10
L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria l'8 marzo 1979. Conformemente all'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia hanno presentato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Sack, membro del servizio giuridico, in qualità d'agente, e l'attrice nella causa principale, con gli avvocati F. Modest e altri, del foro di Amburgo. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Osservazioni dell'attrice nella causa principale

paragrafo 1
Secondo l'attrice nella causa principale, la questione del Finanzgericht va risolta in senso affermativo.
paragrafo 2
L'attrice sostiene pertanto che, siccome l'operazione si è conclusa, per quanto la concerne, con la consegna dei documenti e col pagamento del prezzo d'acquisto, essa ha subito, per non aver potuto fornire la prova dell'importazione della merce nel Regno Unito, una perdita pari alla parte dell'importo compensativo monetario che va versata all'atto dell'importazione.
paragrafo 3
A suo avviso, l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75 si deve applicare per analogia agli importi compensativi monetari.
paragrafo 4
Essa esclude che si possa obbligare le imprese di un paese la cui moneta si sia apprezzata oltre il margine di fluttuazione a sopportare la perdita suddetta o ad assicurarsi contro il rischio della stessa perdita, poiché in entrambi i casi esse si troverebbero in una situazione svantaggiosa, sul piano della concorrenza, rispetto ai venditori dei paesi la cui moneta sia deprezzata oltre il limite di fluttuazione. Ciò sarebbe incompatibile con il divieto di discriminazione.
paragrafo 5
La necessità dell'applicazione analogica del suddetto art. 6, n. 1, risulta anche dallo scopo perseguito dal regolamento n. 974/71: l'importo compensativo monetario è stato istituito per evitare difficoltà nel funzionamento del mercato comune; esso va pertanto pagato in situazioni come quella di cui alla fattispecie.
paragrafo 6
Un regime come quello contemplato dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75, che non tiene conto dei casi di forza maggiore, non si può peraltro giustificare col richiamo all'ampio potere discrezionale di cui godono — come la Corte ha affermato — le autorità comunitarie, poiché la sua applicazione può far sì che situazioni identiche siano trattate diversamente.
paragrafo 7
Anche se si volesse escludere, nel caso presente, l'applicazione per analogia dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75, la lacuna normativa constatata dovrebbe pur sempre essere colmata, per il motivo che la nozione di forza maggiore fa parte dei principi generali del diritto comunitario.
paragrafo 8
L'attrice sottolinea infine che, a norma degli artt. 32 e 36 dell'Atto d'adesione, non è più lecito riscuotere dazi doganali e tasse d'effetto equivalente dal 1o luglio 1977. Pertanto, non ha più ragione di essere il secondo requisito stabilito dall'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75, e cioè la produzione della prova che i dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente sono stati riscossi.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
La Commissione rileva che l'applicazione alla lettera delle disposizioni di cui trattasi porta ad escludere che nel caso di specie venga versato il conguaglio monetario.
paragrafo 2
Essa ammette, richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa 6/78, Union française des céréales, che, qualora, come in tale causa, venisse attribuita nella fattispecie importanza decisiva al principio della preferenza comunitaria, le autorità tedesche dovrebbero versare l'importo compensativo monetario per il Regno Unito. A suo avviso, però, tra il sistema degli importi compensativi adesione e quello degli importi compensativi monetari esistono notevoli differenze, che rendono impossibile la semplice trasposizione nel settore del conguaglio monetario dei principi elaborati dalla Corte a proposito degli importi compensativi adesione.
paragrafo 3
In primo luogo, infatti, gli scopi perseguiti dai due sistemi sono differenti: il sistema degli importi compensativi monetari mira ad evitare che le vicende monetarie perturbino il mercato o provochino deviazioni delle correnti di scambio tradizionali; lo scopo del sistema degli importi compensativi adesione consiste nel permettere la libera circolazione dei prodotti agricoli nella Comunità dei Nove prima dell'entrata in vigore dei prezzi agricoli uniformi e, pertanto, nel determinare deviazioni delle tradizionali correnti commerciali nell'ambito della Comunità ampliata. Di conseguenza, il principio della preferenza comunitaria, mentre svolge un ruolo essenziale nel sistema degli importi compensativi adesione, non ha importanza determinante per quanto concerne il conguaglio monetario.
paragrafo 4
La Commissione osserva inoltre che gli importi compensativi adesione sono applicati solo dagli Stati membri originari della Comunità. Ne consegue che tali importi sono uniformi, in relazione ad una determinata merce, per tutti gli Stati membri originari e che esiste un solo importo compensativo adesione, e non un importo compensativo adesione all'esportazione, ad esempio dalla Germania, ed un importo compensativo adesione all'importazione, ad esempio nel Regno Unito. Il diritto al versamento dell'importo in parola nasce al momento dell'esportazione dal paese in cui il livello dei prezzi è più elevato. Lo stesso vale anche in determinati casi in cui, poiché certi aspetti particolari del sistema rendono possibili frodi, il versamento di detto importo è subordinato anche alla prova dell'importazione nello Stato membro in cui il livello dei prezzi è inferiore.
paragrafo 5
Di conseguenza, è giusto attribuire all'interessato l'importo compensativo adesione in situazioni come quella di cui alla causa 6/78, nella quale la merce venne esportata dallo Stato membro in cui vigevano i prezzi più elevati. Per evitare eventuali abusi in casi del genere è sufficiente esigere la prova che la merce era effettivamente destinata al nuovo Stato membro indicato come destinatario.
paragrafo 6
Del tutto diversa è la situazione giuridica per quanto concerne gli importi compensativi monetari: essi sono composti da due importi distinti il cui versamento è subordinato a requisiti differenti. La prova dell'importazione non è qui richiesta semplicemente per evitare pratiche fraudolente, ma costituisce requisito essenziale per l'attribuzione del diritto all'importo compensativo.
paragrafo 7
Secondo la Commissione, motivi ancora più imperiosi ostano ad interpretazioni basate sul principio della preferenza comunitaria. Anche in un mercato comune dei prodotti agricoli per il cui funzionamento non fosse necessario applicare importi compensativi monetari, la situazione dell'esportatore tedesco sarebbe, in caso di naufragio di una nave trasportante una merce qualsiasi dalla Germania al Regno Unito, pur sempre svantaggiosa rispetto a quella degli operatori dei paesi terzi. L'esportatore operante nella Comunità si trova sempre, sotto questo profilo, in una situazione concorrenziale meno favorevole di quella dell'esportatore di un paese terzo in ragione del livello più elevato dei prezzi comunitari dei prodotti agricoli. Questo svantaggio può essere compensato solo tenendo conto, all'atto della fissazione del prelievo, del fatto che la base di calcolo del premio di assicurazione della merce trasportata è più elevata.
paragrafo 8
Nell'ipotesi in cui la merce venduta non attraversi alcuna frontiera intracomunitária, l'operatore interessato deve assicurarla in funzione dei prezzi agricoli comunitari se non vuole subire perdite nel caso in cui essa vada distrutta. Ora, non si vede perché il costo dell'assicurazione di una merce ceduta da un venditore d'Amburgo ad un compratore di Monaco, e che si trovi del pari in concorrenza con una merce proveniente da un paese terzo, debba essere più elevato del costo dell'assicurazione di una merce venduta da un amburghese ad un londinese. Il mercato comune è fondato sul principio dell'abolizione degli svantaggi derivanti dal semplice fatto che negli scambi intracomunitari la merce debba attraversare una frontiera. Sarebbe però incompatibile col mercato comune anche l'attribuzione di un vantaggio ingiustificato ad una merce per il solo fatto ch'essa attraversa una frontiera. Nella fattispecie un diverso trattamento sarebbe ingiustificato, giacché gli importi compensativi monetari hanno l'unica funzione di compensare la differenza tra il «tasso verde» e il tasso di cambio effettivo delle monete nazionali.
paragrafo 9
A questo proposito va infine rilevato che, qualora la merce perisca prima di essere esportata dalla Germania, l'esportatore tedesco non percepisce alcun importo compensativo monetario, anche se la merce era destinata all'importazione nel Regno Unito. Pertanto, l'esportatore, se vuole evitare una perdita, deve comunque assicurare, in moneta tedesca, l'intero valore della merce fino all'esportazione.
paragrafo 10
La Commissione si sofferma infine sulla questione se e in quale misura ci si possa richiamare all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75 per ottenere gli importi compensativi monetari in caso di forza maggiore. Essa fa rilevare come non vi sia alcun punto in comune tra le restituzioni all'esportazione e gli importi compensativi monetari: le restituzioni all'esportazione e gli importi compensativi adesione hanno uno scopo comune, quello di consentire a determinate merci l'accesso ai mercati dei paesi terzi e degli Stati membri non ancora completamente integrati, mercati sui quali dette merci non potrebbero altrimenti essere collocate a causa del loro prezzo elevato; per contro, gli importi compensativi monetari sono intesi non già a stimolare l'esportazione, ma semplicemente a neutralizzare le ripercussioni negative delle fluttuazioni monetarie sulla politica agricola comune. Le istituzioni comunitarie sono praticamente libere di decidere, per quanto concerne quasi tutti i prodotti agricoli, se e per quale paese vadano fissate restituzioni all'esportazione, ciò che invece non possono fare nel caso degli importi compensativi monetari. Il diritto alle restituzioni all'esportazione, come quello agli importi compensativi adesione, sorge al momento dell'esportazione e solo in determinati casi è subordinato a talune ulteriori condizioni, quale, ad esempio, l'importazione in un dato paese terzo. Nel caso degli importi compensativi monetari, ciò vale solo per quanto concerne l'importo da versare all'esportazione: orbene questo importo è stato pagato all'attrice nella causa principale.
paragrafo 11
Considerate le sostanziali differenze esistenti quanto agli scopi ed ai requisiti cui è subordinato il versamento, la Commissione conclude che è impossibile porre sullo stesso piano le restituzioni all'esportazione e gli importi compensativi monetari da concedere all'importazione.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

punto 1
La Commissione, in risposta ad un quesito scritto della Corte, ha dichiarato che a bordo della nave naufragata si trovavano, oltre al burro venduto dall'attrice nella causa principale, prodotti agricoli provenienti dalla Danimarca. Stando alle informazioni fornitele dalle autorità doganali danesi, nessun importo compensativo monetario è stato versato per tali prodotti, sebbene il Regno Unito e la Danimarca si siano accordati, in conformità all'art. 2 bis del regolamento del Consiglio n. 974/71, nel senso di far pagare l'importo compensativo monetario all'importazione dallo Stato membro esportatore.
punto 2
La ditta Butter- und Eier-Zentrale Nordmark e. G., attrice nella causa principale, rappresentata dall'avvocato B. Festge, la Commissione, rappresentata dal sig. J. Sack, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, hanno svolto osservazioni orali all'udienza dell'11. 12. 1979.
punto 3
Ad integrazione delle osservazioni scritte, l'attrice ha sostenuto che, se l'art. 2 bis del regolamento n. 974/71 non fosse stato applicato, essa avrebbe calcolato il prezzo di vendita al livello del limite di fluttuazione autorizzato, di modo che il venditore non avrebbe subito alcuna perdita a seguito del perimento della merce. La Commissione ha, fra l'altro, sottolineato che l'applicazione analogica dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 192/75 è esclusa per l'assenza di lacune nella normativa sugli importi compensativi monetari. La mancanza di disposizioni concernenti i casi di forza maggiore nell'art. 11 del regolamento n. 1380/75 è dovuta all'intenzione della Commissione di non attribuire agli importi compensativi monetari la funzione di garantire gli esportatori contro eventuali perdite concrete.
punto 4
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 gennaio 1980.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 20 febbraio 1979, pervenuta in cancelleria l'8 marzo successivo, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione relativa all'interpretazione dell'art. 11, n. 2, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, che stabilisce modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari (GU n. L 139, pag. 37).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra un'impresa che ha esportato dalla Repubblica federale di Germania 18160 kg di burro, non pervenuto a destinazione nel Regno Unito a causa di un naufragio nel Mare del Nord, e le autorità doganali tedesche, che si sono rifiutate di pagare all'impresa suddetta gli importi compensativi monetari per l'importazione nel Regno Unito, motivando che essa non ha fornito la prova, prescritta dalla disposizione sopra menzionata, dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione. Siccome il prezzo dovuto dal compratore britannico, e rimborsato dalla compagnia di assicurazione, era calcolato in base al livello dei prezzi praticati nel Regno Unito, l'impresa esportatrice ha subito una perdita pari ai suddetti importi.
punto 3
L'impresa esportatrice, attrice nella causa principale, ha sostenuto, fra l'altro, dinanzi al Finanzgericht che, in conformità al principio sancito dalla Corte nella sentenza 11 luglio 1978 (causa 6/78, Union française des céréales; Race, pag. 1675), l'art. 6, n. 1, del regolamento della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, che'stabilisce modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU n. L 25, pag. 1), va applicato per analogia nel caso presente. Detto art. 6 dispone che, in taluni casi, il pagamento della restituzione è subordinato alla condizione che la merce sia stata importata in un paese terzo e, eventualmente, in un determinato paese terzo, ma stabilisce al tempo stesso un'eccezione per le merci perite durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore.
punto 4
Nella causa 6/78 la Corte ha applicato per analogia questa disposizione relativa alla forza maggiore nell'interpretare il regolamento della Commissione 31 gennaio 1973, n. 269, che stabilisce modalità di applicazione del regime degli importi compensativi «adesione» (GU n. L 30, pag. 73), il quale all'art. 5, n. 2, dispone che, in taluni casi, il pagamento dell'importo compensativo è subordinato alla prova dell'espletamento delle formalità d'importazione nello Stato membro di destinazione. Nella sentenza suddetta la Corte si è basata, in particolare, sul principio della preferenza comunitaria, del quale il regime temporaneo degli importi compensativi adesione mirava a garantire il rispetto negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri già prima della completa integrazione di questi ultimi nell'organizzazione comune di mercato dei prodotti agricoli.
punto 5
Nel caso presente il Finanzgericht, ritenendo che il regolamento n. 1380/75 presenti la stessa lacuna, ha chiesto a questa Corte di pronunziarsi sulla seguente questione: «Se l'art. 11, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, per analogia con l'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 17 gennaio 1975, n. 192, vada interpretato nel senso che l'esportatore, qualora la merce esportata da uno Stato membro sia andata perduta, per causa di forza maggiore, durante il trasporto, nell'ipotesi in cui per quel prodotto venga corrisposto un importo compensativo monetario da parte dello Stato esportatore in luogo dello Stato importatore, a norma dell'art. 2 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, ha diritto al versamento dell'importo compensativo da parte dello Stato esportatore per un importo pari a quello che avrebbe potuto pretendere se la merce fosse arrivata al porto di destinazione e quivi fosse stata regolarmente sdoganata.»
punto 6
Nelle sue osservazioni la Commissione ha sostenuto, fra l'altro, che, mentre tra le restituzioni all'esportazione nei paesi terzi e gli importi compensativi adesione, versati durante il periodo transitorio per le esportazioni nei nuovi Stati membri, vi era una notevole somiglianza che poteva giustificare l'applicazione analogica, lo stesso non può dirsi per quanto concerne gli importi compensativi monetari. In particolare, il principio della preferenza comunitaria, al quale erano ispirati tanto gli importi compensativi adesione quanto le restituzioni all'esportazione nei paesi terzi, non svolge, secondo la Commissione, un ruolo essenziale nel sistema degli importi compensativi monetari.
punto 7
II sistema delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi è stato istituito per garantire — salvo considerazioni particolari relative ai diversi prodotti — agli esportatori comunitari un livello di prezzi paragonabile a quello del mercato comunitario e quindi, per quanto concerne determinate merci, largamente superiore al livello dei prezzi del mercato mondiale. Come la Corte ha sottolineato nella citata sentenza 11 luglio 1978 a proposito degli importi compensativi adesione, sarebbe incompatibile con il principio della preferenza comunitaria il fatto di rifiutare all'esportatore comunitario il versamento della restituzione a seguito del perimento della merce durante il trasporto per causa di forza maggiore. Infatti, detto esportatore verrebbe a trovarsi, tanto se abbia subito tale perdita quanto se si sia assicurato contro tale rischio, in una situazione di svantaggio, sotto il profilo concorrenziale, rispetto ai venditori dei paesi terzi, risultato che, per l'appunto, il sistema delle restituzioni è inteso ad evitare.
punto 8
Del tutto diversa è invece la funzione del sistema degli importi compensativi monetari. Tale sistema è stato istituito per ovviare, in maniera generale, ad una situazione monetaria che mette in pericolo l'esistenza del sistema comunitario di prezzi concernente i prodotti agricoli. Esso non è inteso a garantire i singoli operatori economici contro qualsiasi rischio derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio o a risarcirli di qualsiasi perdita subita a causa di queste.
punto 9
Tenuto conto di queste differenze tra il sistema delle restituzioni all'esportazione nei paesi terzi ed il sistema degli importi compensativi monetari, non risulta opportuno applicare per analogia una norma espressamente emanata per le restituzioni, allo scopo di risarcire l'attrice nella causa principale di una perdita che costituisce di regola uno dei rischi commerciali che gli operatori economici devono accollarsi personalmente, stipulando eventualmente un'apposita assicurazione.
punto 10
La questione sollevata dal Finanzgericht di Amburgo va pertanto così risolta: l'art. 11, n. 2, del regolamento 29 maggio 1975, n. 1380, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui la merce esportata da uno Stato membro sia andata distrutta durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, l'esportatore non ha diritto agli stessi importi compensativi monetari che gli sarebbero spettati se la merce fosse giunta a destinazione e le formalità doganali d'importazione fossero state ivi espletate.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 11
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht di Amburgo, con ordinanza 20 febbraio 1979, dichiara: L'art. 11, n. 2, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari, va interpretato nel senso che, nel caso in cui la merce esportata da uno Stato membro sia andata distrutta durante il trasporto a seguito di un caso di forza maggiore, l'esportatore non ha diritto agli stessi importi compensativi monetari che gli sarebbero spettati se la merce fosse giunta a destinazione e le formalità doganali d'importazione fossero state ivi espletate.

Firme

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 marzo 1980. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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