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Sez. L, Sentenza n. 1593 del 13/02/1987 (Rv. 451006 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - PROSPETTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO IN PRIMO GRADO, RIMESSOSI A GIUSTIZIA E RIMASTO SOCCOMBENTE, DI UN'INTERPRETAZIONE DIVERSA DALLA NORMA DA APPLICARSI - ECCEZIONE NUOVA INAMMISSIBILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451006-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE - PROSPETTAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO IN PRIMO GRADO, RIMESSOSI A GIUSTIZIA E RIMASTO SOCCOMBENTE, DI UN'INTERPRETAZIONE DIVERSA DALLA NORMA DA APPLICARSI - ECCEZIONE NUOVA INAMMISSIBILE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel rito del lavoro, ove in primo grado il convenuto si rimetta a giustizia ed, essendo rimasto soccombente, proponga appello, non costituisce eccezione in senso proprio, non consentita dal divieto posto dall'art. 437 cod. proc. civ. di introdurre domande od eccezioni nuove, la mera prospettazione di un'interpretazione - in termini diversi da quella accolta dal giudice di primo grado - della norma di legge da applicarsi nel caso di specie al fine di pervenire, sulla base della stessa, alla riforma (totale o parziale) della sentenza impugnata. (V 94/86, mass n 443735).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)