Sez. 3, Sentenza n. 598 del 14/02/1975 (Rv. 373914 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - IN GENERE - MANCATA SPECIFICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - IN GENERE - MANCATA SPECIFICAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il giudizio sulla mancata specificazione dei fatti dedotti nei capitoli della prova testimoniale costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in Sede di legittimita se correttamente motivato: ma tale non puo ritenersi la motivazione con la quale il giudice del merito abbia dichiarato l'inammissibilita della prova, limitandosi a rilevare 'l' insufficiente specificazione dei fatti oggetto della prova stessà. (V 1735/73, mass n 364678).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)