Sez. 3, Sentenza n. 16278 del 25/09/2012 (Rv. 623764 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Decreto della corte d'appello dichiarativo dell'inammissibilità della domanda - Ricorso per cassazione - Prescritto deposito presso la corte d'appello dopo la notificazione - Per la trasmissione alla Corte di cassazione - Omissione o tardività - Sanzione - Improcedibilità - Fondamento - Deposito diretto presso la Corte di cassazione - Applicabilità della sanzione - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di azione per la responsabilità civile del magistrato, il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1988, n. 117, avverso il provvedimento con cui la corte d'appello dichiara inammissibile la domanda, dopo la notificazione deve essere depositato nei termini stabiliti dalla norma stessa nella cancelleria della stessa corte d'appello, la quale, una volta avvenuta la costituzione delle parti e comunque dopo la scadenza del termine per il deposito, dispone la trasmissione degli atti senza indugio alla Corte di cassazione. Ancorché la suddetta norma non indichi espressamente la sanzione per l'omissione o la tardività del deposito, essa si individua nella improcedibilità del ricorso, sulla base della regola generale di cui all'art. 369 cod. proc. civ. e tale sanzione è applicabile anche allorquando il ricorso, dopo la notificazione, sia stato depositato direttamente presso la cancelleria della Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)