Sez. L, Ordinanza n. 28266 del 04/11/2024 (Rv. 672680-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Licenziamento intimato ed impugnato prima dell'entrata in vigore della l. n. 183 del 2010 - Decadenza connessa al deposito del ricorso giudiziario - Applicabilità - Decorrenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il nuovo termine di decadenza per l'impugnativa dei licenziamenti connesso al deposito del ricorso giudiziale, introdotto dall'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, si applica anche ai licenziamenti intimati ed impugnati stragiudizialmente prima dell'entrata in vigore di tale modifica (24.11.2010), ma solo con decorrenza dal 31.12.2011, in ragione del differimento disposto dal comma 1-bis del citato art. 32, successivamente aggiunto dall'art. 2, comma 54, del d.l. n. 225 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 10 del 2011.
Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 CORTE COST., Decreto Legge 29/12/2010 num. 225 CORTE COST., Legge 26/02/2011 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)