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Sez. 3, Sentenza n. 5080 del 19/04/2000 (Rv. 535849 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Interpretazione della clausole sull'estensione e la portata del rischio assicurato - Giudice di merito - Devoluzione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione di clausola contrattuale prevedente la copertura di infortuni determinati da causa "fortuita violenta ed esterna".
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535849-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata e all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e assistita da congrua motivazione. (Nella specie, vertendosi in tema di assicurazione stipulata dal Ministero della pubblica istruzione in favore degli alunni di una scuola media superiore per lesioni o decessi verificatisi nel corso delle lezioni di educazione fisica, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando una clausola contrattuale prevedente l'assicurazione per gli infortuni dovuti a "causa fortuita violenta ed esterna", aveva ravvisato tale causa nella corsa di riscaldamento in palestra che aveva provocato il malore e la successiva morte dell'allievo, ritenendo lo sforzo fisico richiesto nella corsa come accidentale, esterno all'organismo e violento, tenendo anche conto di altra clausola contrattuale che non escludeva l'infortunio nell'ipotesi di esistenza di uno stato patologico occulto concorrente, con la causa fortuita violenta ed esterna, alla produzione dell'evento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)