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Sez. 3, Sentenza n. 13514 del 08/06/2007 (Rv. 597820 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Vizio di inosservanza di norme processuali - Ambito della cognizione della Corte di cassazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597820-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Quando la Corte di cassazione è chiamata a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali, come quelle sulla competenza, è per definizione giudice del fatto processuale che ha determinato la violazione denunciata, in modo pieno e senza limiti, potendo, dunque, controllare sia l'esatta individuazione dell'interpretazione della norma astratta applicata od applicabile, sia l'esatta sussunzione della vicenda processuale sotto di essa, sia l'intero processo logico seguito dal giudice di merito nell'applicare o nel male applicare la norma processuale, con piena possibilità di riscontrare negli atti rimessi alla Corte con il fascicolo d'ufficio e presenti nei fascicoli di parte pure con esso rimessi o ritualmente depositati l'intero "fatto processuale" e con il solo limite di quanto da tali fascicoli risulta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)