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Sez. U, Sentenza n. 1638 del 23/06/1964 (Rv. 302363 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI ERETTE SU SUOLO PUBBLICO.*
Stato
decisa il 1964-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302363-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI ERETTE SU SUOLO PUBBLICO.*

L'art. 873 cod. civ., che regola la distanza da osservarsi tra costruzioni su fondi finitimi non e applicabile alle costruzioni erette su suolo pubblico (nella specie, chiosco per carburanti), in confine con i fondi dei proprietari frontisti, ai quali spetta soltanto l'uso normale delle piazze e delle stradè l'eventuale limitazione di tale uso non lede un diritto soggettivo del frontista ma puo ledere soltanto lo interesse occasionalmente protetto alla conservazione dei vantaggi derivanti da detto uso normale, come la visuale, l'accesso, ecc.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)