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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023 (Rv. 666999 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Revocazione - Errore di fatto attinente alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte di Cassazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666999-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l'errore prospettato consisteva nell'omesso rilievo "ab actis" di un vincolo da giudicato esterno) - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio.

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)