Sez. 1, Sentenza n. 1756 del 20/05/1969 (Rv. 340796 - 01)
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - FORMA DELL'OPPOSIZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CURATORE E DEL CREDITORE ISTANTE - SUSSISTENZA.*
FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLA SENTENZA DICHIARATIVA - FORMA DELL'OPPOSIZIONE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL CURATORE E DEL CREDITORE ISTANTE - SUSSISTENZA.*
L'art. 18 della legge fallimentare, prescrivendo che l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento debba proporsi con citazione da notificarsi al curatore ed al creditore istante, e che quindi il giudizio sull'opposizione debba svolgersi nei confronti di costoro, oltre che dell'opponente, determina un caso di litisconsorzio necessario. (V. 1774-56).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)