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Sez. L, Ordinanza n. 30191 del 22/11/2024 (Rv. 673068-01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa dei geometri liberi professionisti - Obbligatorietà dell'iscrizione - Presupposti - Iscrizione all'albo professionale - Sufficienza - Estensione dei soggetti obbligati da parte del regolamento della Cassa - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673068-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

L'imposizione di un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo dei geometri che non svolgono attività professionale continuativa e l'individuazione di presupposti di fatto per il riconoscimento del requisito del carattere continuativo di tale attività non comportano l'estensione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa dei geometri liberi professionisti a nuove categorie di soggetti, ma danno attuazione al principio - desumibile dall'art. 22 della l. n. 773 del 1982, che già prevedeva il cd. contributo di solidarietà (poi trasformato in contributo soggettivo minimo), e dagli interventi normativi successivi, dal d.lgs. n. 509 del 1994 alla l. n. 335 del 1995 - secondo cui ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, restando irrilevanti la natura occasionale dell'attività e la mancata produzione di reddito.

Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)