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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27102 del 06/10/2021 (Rv. 662355 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanze tra fabbricati – Determinazione in relazione ad altezze – Estensione in elevazione – Parti escluse – Individuazione – Sottotetti – Rilevanza della concessione o del permesso a costruire – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662355-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - COSTRUZIONI IN LOCALITÀ SISMICHE - - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di limiti legali della proprietà, qualora la concreta determinazione della distanza tra costruzioni sia riferita all'altezza dei fabbricati, il relativo computo concerne l'intera estensione, in elevazione, della costruzione, sì da ricomprendere ogni parte che concorra a realizzare un maggior volume concretamente abitabile ed una conseguente compressione di quei beni (luminosità, salubrità, igiene) che le norme dei regolamenti edilizi intendono tutelare, restando sottratte all'osservanza di tale distanza le sole parti aventi natura ornamentale ovvero meramente funzionale rispetto alla struttura dell'immobile. In tale accertamento l'abitabilità dei sottotetti deve essere verificata in concreto, restando irrilevante l'eventuale rilascio o meno della concessione o del permesso di costruire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)