Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 5 aprile 1979, causa 112/78
Epigrafe
Nella causa 112/78,
DOROTHEA SONNE, IN KOBOR, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Goetzingen (Granducato del Lussemburgo), rue Principale, 9, con l'avvocato domiciliatario Louis Schiltz, del foro di Lussemburgo, Bd. Grande-Duchesse Charlotte, 83, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale, sig. Raymond Baeyens, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione con cui la Commissione giudicatrice del concorso COM/B/155 ha rifiutato di ammettere la ricorrente agli esami scritti di detto concorso, il cui bando à stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 128 del 1o giugno 1977, pag. 10,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; M. Sørensen e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: F. Capotorti;
vicecancelliere: J. A. Pompe,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
La ricorrente, attualmente dipen dente della Commissione delle Comunità europee, entrava in servizio presso l'Alta Autorità della CECA nel 1964. Nel 1965, essa veniva nominata in ruolo con inquadramento nella categoria C, grado 3, e, nel 1972, veniva promossa al grado 2 della stessa categoria.
punto 2
In tre diverse occasioni essa presentava la propria candidatura a concorsi generali per esami per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti della categoria B, gradi 4 e 5, scegliendo l'indirizzo «applicazione delle norme di gestione amministrativa».
La prima volta (concorso COM/B/117, il cui bando era stato pubblicato nella GU n. C 15, del 18 febbraio 1974, pag. 25), essa non veniva inserita nell'elenco degli idonei, in quanto non aveva ottenuto il punteggio minimo richiesto per le varie prove scritte ed orali. La seconda volta (concorso COM/B/139, GU n. C 223, del 30 settembre 1975, pag. 7), essa non veniva ammessa a partecipare alla prova orale, non avendo ottenuto il punteggio minimo richiesto nelle prove scritte. In occasione del terzo concorso (COM/B/155; GU n. C 128 del 1 o giugno 1977, pag. 10), che è oggetto del presente ricorso, essa non veniva ammessa a partecipare alle prove scritte.
punto 3
Il bando di concorso COM/B/155 indicava come condizioni particolari per l'ammissione al concorso:
diploma d'istituto d'istruzione secondaria;
alla data fissata per la presentazione delle candidature, un'esperienza professionale post-scolastica di almeno un anno nella specializzazione scelta dal candidato.
La durata dell'esperienza professionale richiesta dai bandi di concorso COM/B/117 e COM/B/139 era rispettivamente di cinque mesi e di un anno.
punto 4
La Commissione giudicatrice del concorso COM/B/155 esaminava le candidature di 2773 persone che soddisfacevano le condizioni generali stabilite all'art. 28, lett. a), b) e c) dello statuto del personale. Fra queste, 1287 venivano ammesse a partecipare alle prove scritte.
La ricorrente non rientrava fra i candidati ammessi. La decisione di esclusione della commissione giudicatrice, che le veniva comunicata con lettera 23 settembre 1977, era motivata con l'insufficienza della sua esperienza professionale nella specializzazione scelta. In risposta ad una lettera della ricorrente, il presidente della commissione giudicatrice le confermava, il 7 ottobre 1977, la decisione adottata. L'11 ottobre 1977, la ricorrente presentava alla Commissione un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto. Con lettera 7 giugno 1978, la ricorrente veniva informata del rigetto del suo reclamo; il presidente della commissione giudicatrice, al quale detto reclamo era stato trasmesso, aveva infatti confermato la decisione della commissione stessa.
punto 5
Con il ricorso presentato alla Corte l'8 maggio 1978, si chiede l'annullamento della decisione con la quale la commissione giudicatrice ha rifiutato di ammettere la ricorrente agli esami.
Su relazione del giudice relatore, udito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
punto 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
dichiarare il ricorso ricevibile;
accoglierlo;
di conseguenza annullare la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso COM/B/155 ha rifiutato di ammettere la ricorrente al suddetto concorso;
condannare la Commissione alle spese.
punto 2
La Commissione conclude chiedendo alla Corte di:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Le osservazioni della ricorrente
paragrafo 1
A sostegno della sua domanda, la ricorrente argomenta che, in occasione dei concorsi del 1974 e del 1975, per i quali le condizioni di ammissione erano sostanzialmente indentiche a quelle stabilite dal bando di concorso in esame, la sua esperienza professionale era stata ritenuta sufficiente, mentre questa stessa esperienza non le veniva poi riconosciuta nel 1977, e ciò malgrado che essa, nel frattempo, avesse acquistato ulteriore esperienza professionale. Secondo la ricorrente, costituisce un comportamento arbitrario il fare variare la valutazione di questa esperienza a seconda del numero delle candidature.
paragrafo 2
La ricorrente fa poi osservare che la decisione oggetto della controversia si è sostituita al giudizio sull'esito delle prove, che avrebbe avuto luogo qualora essa fosse stata ammessa a parteciparvi. A suo avviso, il bando di concorso autorizzava la commissione giudicatrice ad esprimere, nella prima fase del concorso, una valutazione non sulla esperienza professionale dei candidati, bensì unicamente sulla durata della medesima.
paragrafo 3
Contro la decisione con la quale la Commissione giudicatrice non le ha riconosciuto la richiesta esperienza professionale, la ricorrente fa inoltre riferimento alle valutazioni elogiative nei suoi riguardi contenute nei più recenti rapporti informativi ed in particolare in quello relativo al periodo dal 1o luglio 1975 al 30 giugno 1977. Oltre a ciò, essa rimanda all'elenco, contenuto nel ricorso gerarchico da essa presentato, delle funzioni che essa ha svolto presso la Commissione, come pure a due note riguardanti la sua promozione in C 1, dalle quali, a suo parere, risulta che essa ha svolto funzioni di assistente.
paragrafo 4
La ricorrente ricorda infine che, nel 1970, essa aveva partecipato con esito positivo al concorso n. 47 del Consiglio per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti.
paragrafo 5
Secondo la ricorrente, si ricava dalle osservazioni sopra esposte che la decisione con cui la commissione giudicatrice ha rifiutato di ammetterla agli esami deriva o da un palese errore, o dall'errata valutazione della sua esperienza professionale.
paragrafo 6
Nella replica, la ricorrente fa valere un nuovo mezzo, secondo il quale la decisione con cui la commissione giudicatrice ha rifiutato di ammetterla agli esami non è sufficientemente motivata in quanto si limita ad indicare il requisito di ammissione mancante.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. Le osservazioni della Commissione
paragrafo 1
A propria difesa, la Commissione argomenta che, benché la valutazione della commissione esaminatrice abbia per oggetto la documentazione relativa ai singoli candidati, il grado di severità con cui essa effettua questa valutazione varia inevitabilmente in funzione del numero e del livello delle candidature, i quali aumentano progressivamente di anno in anno. Giacché ogni concorso costituisce un procedimento distinto, il giudizio positivo formulato nel 1974 e nel 1975 non può costituire, nel 1977, un precedente per la commissione giudicatrice. La ricorrente non ha necessariamente acquisito, per il fatto di avere svolto compiti di segretaria-stenodattilografa, l'esperienza professionale necessaria per svolgere funzioni di assistente nel settore della «gestione amministrativa».
paragrafo 2
Quanto alla pretesa insufficienza della motivazione, la Commissione rinvia alla sentenza della Corte 16 marzo 1978 (causa 7/77, von Wüllerstorff und Urbair c/ Commissione, Racc. pag. 769), dalla quale risulta che la motivazione della decisione della commissione esaminatrice è sufficiente quando questa abbia indicato la condizione di ammissione che non è soddisfatta dalla candidatura in esame.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 25 febbraio 1979, la sig.ra D. Kobor, rappresentata dall'avv. Schiltz e la Commissione reppresentata dal suo consigliere giuridico principale, sig. R. Baeyens, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 15 marzo 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con il ricorso, presentato l'8 maggio 1978, si chiede l'annullamento della decisione, notificata alla ricorrente il 23 settembre 1977, con la quale la commissione esaminatrice del concorso COM/B/155 ha rifiutato di ammetterla alle prove del concorso;
punto 2
il concorso è stato bandito dalla Commissione per la costituzione di una riserva di assistenti aggiunti da inquadrare nei gradi 5 e 4 della categoria B;
punto 3
le funzioni inerenti ai posti da attribuire si articolavano in quattro diverse specializzazioni — una delle quali era l'applicazione delle norme di gestione amministrativa — fra le quali i candidati dovevano esprimere la loro scelta;
punto 4
alla voce «condizioni particolari» di ammissione, il bando di concorso stabiliva che i candidati dovevano possedere un diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, e, inoltre, un'esperienza professionale post-scolastica di almeno un anno nella specializzazione scelta;
punto 5
la ricorrente, che aveva posto la propria candidatura scegliendo la specializzazione «applicazione delle norme di gestione amministrativa», non veniva ammessa al concorso, con la motivazione che la sua esperienza professionale non era sufficiente.
punto 6
A sostegno della sua domanda, la ricorrente argomenta che la decisione con cui la commissione giudicatrice ha rifiutato di ammetterla al concorso deriva o da un palese errore, o dall'errata valutazione della sua esperienza professionale;
punto 7
a questo proposito essa ricorda, da una parte, che, in occasione della sua partecipazione a precedenti concorsi — ed in particolare al concorso COM/B/139, del 1975, per il quale le condizioni di ammissione erano, su questo punto, indentiche a quelle stabilite dal bando di concorso in esame — la sua esperienza professionale era stata ritenuta sufficiente e, d'altra parte, che dai successivi rapporti informativi redatti al suo riguardo risulta che essa aveva esercitato funzioni attestanti una siffatta esperienza;
punto 8
essa sostiene inoltre che la decisione con cui la commissione giudicatrice l'ha esclusa dal concorso era insufficientemente motivata.
punto 9
A propria difesa, la Commissione, argomenta che, giacché ciascun concorso costituisce un procedimento a parte, non si possono confrontare le valutazioni formulate sullo stesso candidato da commissioni giudicatrici diverse nell'ambito di concorsi successivi ;
punto 10
inoltre, il grado di severità delle valutazioni varia in funzione del numero e del livello delle candidature, le quali aumentano notevolmente di anno in anno.
punto 11
Nonostante il gran numero delle persone che presentano la propria candidatura ad un determinato concorso possa giustificare una rigorosa selezione con prove eliminatorie, non è ammissibile interpretare in modo diverso da concorso a concorso, a seconda del numero dei candidati, le condizioni obiettive di ammissione alle prove, formulate in termini identici;
punto 12
comunque, il giudizio su di un candidato non può essere meno favorevole di quello espresso su di lui in un precedente concorso, a meno che la motivazione della decisione giustifichi in modo chiaro questa differenza di giudizio.
punto 13
A questo proposito, la decisione di non ammettere la ricorrente alle prove del concorso non è sufficientemente motivata;
punto 14
infatti la lettera-tipo con la quale veniva comunicata alla ricorrente la decisione di non ammetterla al concorso conteneva, come unica motivazione, il riferimento alla condizione non soddisfatta;
punto 15
la condizione posta dal bando di concorso relativa all'«esperienza professionale post-scolastica di almeno un anno nella specializzazione scelta dal candidato», comprendeva vari elementi, di guisa che il rinvio alla condizione nel suo complesso non era sufficiente ad indicare quale degli elementi fosse ritenuto mancante;
punto 16
pur essendo lecito, in considerazione del gran numero di candidature, ricorrere a motivazioni sommarie, il semplice richiamo alla condizione considerata insoddisfatta non può rispondere all'esigenza di motivazione, qualora un siffatto richiamo non sia atto a fornire all'interessato sufficienti indicazioni quanto alla fondatezza del rifiuto, o, per contro, alla possibilità ch'esso sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità;
punto 17
la decisione con cui la commissione esaminatrice ha rifiutato di ammettere la ricorrente al concorso dev'essere, di conseguenza, annullata.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 18
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
punto 19
poiché la convenuta è soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1o È annullata la decisione, notificata alla sig.ra Dorothea Kobor con lettera 23 settembre 1977, con cui la commissione giudicatrice del concorso COM/B/155 ha rifiutato di ammetterla agli esami.
2o La Commissione è condannata alle spese.
Firme
Mackenzie Stuart
Sørensen
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 aprile 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconda Sezione
A. J. Mackenzie Stuart